Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50307 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50307 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORRATA FRANCESCO N. IL 15/01/1953
avverso la sentenza n. 10414/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2012, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato Borrata Francesco responsabile del reato di cui all’art. 9 primo e secondo comma L. 1423/56 condannandolo alla pena di
giustizia.

tempestivo ricorso per cassazione Borrata Francesco chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto anche in relazione alla eccezione
(manifestamente infondata) di incostituzionalità. Nella sentenza gravata hanno trovato per vero esaustivo e congruo vaglio l’eccezione detta ove viene chiarito che alcuna violazione ai precetti costituzionali è data ravvisare, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto che ravvisa un’ipotesi di concorso tra la fattispecie di cui all’art. 9 secondo comma L. 1423/56, in relazione alla violazione
dell’obbligo di soggiorno, e l’art. 6 L. 575/65 che costituisce anche una violazione
precettiva delle prescrizioni imposte dal sorvegliato speciale. Parimenti inammissibile è la proposta censura di cui all’art. 54 c.p. mancando le condizioni e i presupposti per la sua applicazione come ampiamente motivato dal giudice del merito.
3.2 — Va pertanto ravvisata non solo la reiterazione inammissibile di argomentazioni fattuali non proponibili in questa sede di legittimità stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze
già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa
volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio
2009, n. 19399, Fiozzi).

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Borrata Francesco — RG: 4815/13, RU: 161;

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2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

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Il Presidente

per questi motivi

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