Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50306 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50306 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GERINI ANTONIO N. IL 08/08/1934
avverso la sentenza n. 438/2009 TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINA, del
21/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 29/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 21 settembre 2011, la Corte di Appello di
Latina, sezione distaccata di Terracina, dichiarava Gerini Antonio responsabile del
reato di cui all’art. 659 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo appello (convertito in ricorso per cassazione) Gerini Antonio chiedendo-
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
È appena il caso di evidenziare che la inammissibilità del ricorso, dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (v. Sez. Un., 22 novembre
2000, n. 32, De Luca, rv.217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, rv. 219531;
22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164) quale l’intervenuta prescrizione del
reato maturata, come nella fattispecie, in epoca successiva alla pronuncia della
sentenza impugnata.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
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ne la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013
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