Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50306 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50306 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

MURATOVIC Sulejnnan, nato a Zagabria (Croazia) il giorno 28/4/1965
MURATOVIC Tito, nato a Torino il giorno 17/5/1984

avverso la sentenza n. 1887/15 in data 28/4/2015 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso dell’imputato MURATOVIC Tito per sopravvenuta rinuncia allo stesso
nonché dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di MURATOVIC Sulejman per
manifesta infondatezza;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/4/2015 la Corte di Appello di Bologna, previa
riqualificazione del fatto di cui al capo A) della rubrica delle imputazioni
(originariamente contestato come violazione degli artt. 110, 624-bis cod. pen.)
come rapina impropria aggravata ex art. 628, comma 3 nn. 1 e 3-bis, cod. pen.
ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza in data 3/12/2014 con la
quale, all’esito di giudizio abbreviato, MURATOVIC Sulejman e MURATOVIC Tito,
in concorso tra loro, erano stati dichiarati colpevoli oltre che del predetto reato
come sora qualificato anche dei reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale

Data Udienza: 02/12/2015

e lesioni aggravate (capo B) nonché di concorso in due tentati furti aggravati
(capi C e D) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti ed alla recidiva, unificati tutti i fatti-reato sotto il vincolo
della continuazione, condannati a pene ritenute di giustizia.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati,
deducendo con atti separati ma perfettamente sovrapponibili nel contenuto:
1. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

delle imputazioni.
Si duole, al riguardo, la difesa dei ricorrenti del fatto che la Corte di Appello ha
riqualificato la condotta originariamente contestata come furto aggravato in
quella di rapina aggravata non tenendo conto dell’arco temporale intercorso tra
l’impossessamento del bene e l’uso della violenza utilizzata dagli imputati per
procurarsi l’impunità, situazioni che non furono certo contestuali essendo la
violenza stata utilizzata quando l’iter del primo fatto delittuoso si era già
esaurito.
2.

Illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. con

riferimento dell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 in
relazione ai fatti di cui ai capi c) e d) in quanto la Corte di Appello avrebbe fatto
impropriamente riferimento ai beni che i due ladri si proponevano di sottrarre e
che potenzialmente avrebbero potuto rinvenire nelle due abitazioni.
In data 9/9/2015 è pervenuto nella Cancelleria di questa Corte nota della Casa
Circondariale di Vercelli con allegato manoscritto in data 4/9/2015 dell’imputato
MURATOVIC Tito con il quale lo stesso ha sostanzialmente rinunciato al ricorso
chiedendo che la sentenza pronunciata nei suoi confronti divenga irrevocabile
così da poter beneficiare dell’istituto della liberazione anticipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell’imputato MURATOVIC Tito va dichiarato inammissibile per
rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché
questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si
esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto
della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013,
Serrano Caceres, Rv. 255671).
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell’atto,
in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta

2

con riferimento alla riqualificazione del reato di cui ai capi a) e b) delle rubrica

personalmente . da parte dell’imputato, con specifica indicazione del procedimento
cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte
dall’Ufficio matricola della casa circondariale di Pesaro, ove l’imputato è
attualmente ristretto.
2.

Il primo motivo di ricorso dell’imputato MURATOVIC Sulejman è

manifestamente infondato.
Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che gli imputati, subito dopo avere

ripetutamente con violenza nei confronti del personale di polizia nel frattempo
intervenuto, all’evidente fine di sottrarsi all’arresto nonché di assicurarsi il
possesso della refurtiva.
E’ appena il caso di ricordare che secondo consolidata giurisprudenza di questa
Corte Suprema, condivisa anche dall’odierno Collegio, “in tema di rapina
impropria, il requisito dell’immediatezza della violenza o della minaccia indicato
nell’art. 628, comma 2, cod. pen. non deve essere inteso in senso rigorosamente
letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza
alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di
“flagranza” o “quasi flagranza” (ex multis: Cass. Sez. 2, sent. n. 12341 del
26/10/2000, dep. 29/11/2000, Rv. 217426) situazione certamente sussistente
nel caso in esame.
3. Anche il secondo motivo di ricorso dell’imputato MURATOVIC Sulejnnan è
manifestamente infondato.
Risulta dagli atti che gli imputati tentarono dei furti anche all’interno delle
abitazioni dei signori PLATE’ e PEZZOLI introducendosi negli appartamenti previa
effrazione di porte finestre, non riuscendo a portare a compimento l’azione
delittuosa a causa del pronto intervento delle vittime.
La Corte di Appello con motivazione congrua e conforme a diritto ha negato il
riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. sia in relazione ai danni concretamente causati alle persone offese per
entrare abusivamente negli immobili sia con riferimento ai beni che i ladri si
proponevano di sottrarre e che, potenzialmente, avrebbero potuto rinvenire e
predare dalle due abitazioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno chiarito che “nei reati contro il
patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è
applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza,
dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato
fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa

3

rubato all’interno dell’appartamento della persona offesa PALLADINI reagirono

sarebbe stato di rilevanza minima” (Cass. Sez. U, sent. n. 28243 del
28/03/2013, dep. 28/06/2013, Rv. 255528) situazione certo incompatibile con
quella di un tentativo di furto in appartamento per le ragioni correttamente
evidenziate dalla Corte di Appello.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, anche il ricorso dell’imputato
MURATOVIC Sulejman deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra

di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, delle somme a
titolo di sanzione pecuniaria ritenute eque di C 500,00 (cinquecento) per
MURATOVIC Tito e di C 1.000,00 (mille) e per MURATOVIC Sulejnian.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 quanto a MURATOVIC Tito e di C 1.000,00
quanto al restante ricorrente il tutto alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2015.

loro, al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni

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