Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50305 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50305 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADIGLIONE RAFFAELE N. IL 24/03/1963
avverso la sentenza n. 10948/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2012, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima città che aveva
dichiarato Padiglione Raffaele responsabile del reato di cui all’art. 681 cod. pen., rideterminava la pena in quella di giustizia.

ricorso per cassazione Padiglione Raffaele chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità.
2

3.2. — Il provvedimento gravato, peraltro, dando conto in modo analitico delle
ragioni della propria decisione, ha correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della
legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità. In particolare è stato evidenziato dal giudice che il Padiglione era la persona responsabile del controllo e che aveva omesso di operarlo anche per interposta persona.
In relazione ai rilievi difensivi concernenti il beneficio della sospensione condizionale della pena non revocfdal giudice di appello, va osservato che la medesima
era stata concessa in primo grado e che l’appellante non ne aveva chiesto la revoca
in caso di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria da parte del secondo giudice. Il lamentarsene pertanto in ricorso è inammissibile posto che, in carenza di una richiesta specifica da parte dell’imputato nei motivi di appello, il giudice
era legittimato a ritenere che il richiedente avesse un suo personale interesse sia
alla conversione della pena sia al mantenimento del beneficio non potendosi infatti
escludere che conservasse un interesse a non corrispondere l’entità della somma
pecuniaria.

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Padiglione Raffaele — RG: 4799/13, RU: 159;

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

9,
.
I

li e estensore

Il Presidente

per questi motivi

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