Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50305 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50305 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• SULJEVIC Sibo, nato in Bosnia Erzegovina il giorno 20/10/1979
avverso la sentenza n. 1233/15 in data 24/3/2015 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
visto il rigetto dell’istanza di rinvio del dibattimento formulata dal difensore
dell’imputato, Avv. Fabiomassimo DEL BIANCO per le ragioni di cui all’ordinanza
inserita nel verbale di udienza,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/3/2015 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale di Forlì in data 3/5/2012 con la quale SULJEVIC Sibo,
all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di concorso
in ricettazione di una cassaforte-armadio di proprietà degli Ufficio della
Promozione Alberghiera di Rimini provento di furto nonché di concorso nel
danneggiamento della stessa e, riconosciute l’ipotesi di cui all’art. 648, comma 2,
cod. pen. nonché le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il

Data Udienza: 02/12/2015

vincolo della continuazione, condannato a pena ritenuta di giustizia. I fatti
risalgono al 15/11/2007.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo con motivo unico la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che non vi è alcun
elemento per ritenere che l’imputato si fosse trovato sulla scena del crimine o
che porti a ritenere che lo stesso abbia in qualche modo compartecipato alla

Gli elementi indiziari nei confronti dell’imputato indicati nella sentenza impugnata
(identità di marca, modello e colore dell’autovettura vista dai Carabinieri
allontanarsi dal luogo del fatto, rinvenimento a bordo della stessa di
armamentario pertinente ad azioni di scasso e rapporto di parentela con gli altri
originari coimputati) non sono sufficienti a fondare la prova del concorso
dell’imputato con gli altri autori dell’azione delittuosa ed i Giudici del merito
avrebbero fatto assumere al rango di prova delle mere supposizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in
realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, non consentito
anche dopo la Novella. La modifica normativa dell’articolo 606 cod. proc. pen.,
lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la
natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di
legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta giudice della motivazione.
La Corte di Appello nel caso in esame, attraverso un collegamento tra i vari
elementi gravemente indiziari descritti, ha dato conto della decisione assunta con
motivazione congrua, non “manifestamente” illogica e tantomeno
contraddittoria.

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consumazione dell’azione delittuosa con gli originari coimputati.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula
giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep.
31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep.

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende
anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli
enunciati che la compongono.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2015.

25.2.1994, rv 196955).

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