Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50301 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50301 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUOZZO NASTI ANTONIO N. IL 12/05/1966
avverso la sentenza n. 10087/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 27 gennaio 2012, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di
Napoli che aveva condannato Cuozzo Nasti Antonio per il reato di cui all’art. 9 secondo comma L. 1423/56 irrogando la pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio in genere,
il giudice non ha l’obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati
nell’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito
nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta
e logicamente sviluppata in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto della
capacità a delinquere del prevenuto e il fatto che non emergessero indici apprezzabili di meritevolezza delle attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. o
comunque per una riduzione di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Cuozzo Nasti Antonio — RG: 4689/13, RU: 153;

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ricorso per cassazione Cuozzo Nasti Antonio chiedendone l’annullamento.

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