Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50300 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50300 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL FRATE DIEGO N. IL 06/09/1977
avverso la sentenza n. 1648/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2012, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Busto
Arsizio che aveva condannato Del Frate Diego per il reato di cui all’art. 9 secondo
comma L. 1423/56 alla pena di mesi dieci di reclusione, rideterminava la pena in
quella di giustizia.

tempestivo ricorso per cassazione Del Frate Diego chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio in genere,
il giudice non ha l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua
motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei
ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata
appare conforme a tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto della capacità
a delinquere del prevenuto il suo comportamento preprocessuale non positivo e la
gravità del fatto commesso, come puntualmente indicato nella sentenza impugnata,
e il fatto che non emergessero indici apprezzabili di meritevolezza per una ulteriore
riduzione di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Del Frate Diego — RG: 4656/13, RU: 151;

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Il Presidente

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