Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5030 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5030 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINI ANDREA N. IL 07/01/1948
avverso la sentenza n. 1152/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
15/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto

Udito, per la parte ci e l’Avv
,

Uditi difensor vv.

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/04/2013 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 21/09/2011, ha revocato l’ordine di
distruzione del veicolo confiscato a Marini Andrea, imputato del reato di cui
all’art.186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile
1992, n.285, confermando nel resto impugnata decisione.
2. Ricorre per cassazione Andrea Marini deducendo, con unico motivo,
l’errata applicazione dell’art.164 cod. pen. in relazione all’art.460, comma 5

all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena sull’erroneo
assunto della presunta violazione dei limiti di cui all’art.164 cod. pen.
2.1. Secondo il ricorrente, le tre precedenti condanne in occasione delle
quali egli ha beneficiato della sospensione condizionale della pena risalgono al
1971 e nel termine di cui all’art.460, comma 5, cod.proc.pen. egli non ha
commesso alcun reato, con la conseguente estinzione dei reati di cui ai tre
decreti penali di condanna riferiti allo stesso episodio, non computabili per tale
motivo ai fini della reiterazione della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha ritenuto che il divieto di applicazione della sospensione
condizionale della pena per più di due volte non sussista nel caso in cui
l’imputato abbia in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato
depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della
condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche
quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Sez. 6, n.16363
del 5/02/2008, Scaccini, Rv.239555; Sez. 5, n.44281 del 1/07/2005, P.M. in
proc. Savegnago, Rv.232621).
2.1. Analogo principio deve essere affermato nell’interpretare l’art.460,
comma 5, cod.proc.pen., a mente del quale, ove l’imputato non commetta nel
quinquennio delitti della medesima indole, il reato per il quale è stato emesso
decreto penale di condanna è estinto. Tale norma prevede, infatti,
espressamente una deroga al principio per cui l’estinzione del reato a norma
dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da
quelli ivi espressamente previsti, disponendo che ‘la condanna non è comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della
pena’. Se ne può trarre il principio interpretativo secondo il quale il divieto di
applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non
ricorre nel caso in cui l’imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne
a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di
2

cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale rigettato l’istanza di concessione

a

condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole o nel
biennio contravvenzioni della medesima indole, giacché tra gli effetti penali della
condanna destinati a cessare a norma dell’art.460, comma 5, cod.proc.pen. va
ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.
3. Per queste ragioni, la sentenza impugnata va annullata in punto di
diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello dovrà
esprimersi a riguardo, attenendosi all’enunciato principio di diritto ed è libera di
valutare la sussistenza dei presupposti per la sospendibilità della pena.

annulla la impugnata sentenza limitatamente al diniego di sospensione
condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello
di Trieste.
Così deciso il 17/1/2014

P.Q.M.

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