Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 503 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 503 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATAR NIANG N. IL 26/12/1972
avverso la sentenza n. 136/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 25/10/2013
Matar Niang propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Catania ha confermato quella resa tribunale della medesima città, sezione
distaccata di Mascalucia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli
artt. 171 ter co. 2 lett. a) L. 633/41 e 648 cod. pen. per la detenzione a fini di vendita di 24
CD e di 24 DVD illecitamente duplicati accertata nel dicembre 2009.
Si duole in questa sede l’imputato della erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. assumendo
che – attesi i costi limitati dei masterizzatori – non si può presumere che i supporti
abusivamente duplicati siano sempre stati illecitamente acquistati e che nella specie non vi
sono prove in tal senso.
Il ricorso è inammissibile articolandosi sostanzialmente su censure di merito, peraltro
generiche non indicandosi nemmeno da parte del ricorrente gli elementi concreti pretermessi
nella valutazione dalla corte di merito idonei ad escludere il reato di ricettazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013