Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 503 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 503 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERLITO SEBASTIANO nato il 29/10/1972 a CATANIA

avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 29/06/2016, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania, in data
01/07/2013, nei confronti di FERLITO SEBASTIANO in relazione al reato di cui all’ art.
648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:con il
primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione all’intervenuta
prescrizione del delitto, avendo riconosciuto i giudici di merito la circostanza
attenuante ex art. 648 2 comma cod. pen., stimata prevalente sulla contestata
recidiva, con l’effetto di fissare il termine massimo di prescrizione del delitto in quello
conseguente all’ aumento di un quarto rispetto alla massimo della pena edittale; con il
secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione con riferimento all’accertamento del

Data Udienza: 21/11/2017

dolo ‘dell’imputato, risultando dalla sentenza invece la buona fede dell’imputato nella
ricezione dell’assegno di provenienza delittuosa.
Entrambi i motivi sono inammissibili: il primo, perché la doglianza non risulta
essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto
a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal
riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno
ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se

aspecifico, rispetto alla puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha messo
in rilievo l’assenza di giustificazioni da parte dell’imputato in ordine al possesso del
titolo di credito e alle modalità attraverso le quali era entrato in possesso
dell’assegno.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila
a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/11/2017

incompleto o comunque non corretto; il secondo in quanto assolutamente generico e

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