Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50299 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50299 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALLIGARO MAURO N. IL 02/01/1965
avverso la sentenza n. 1150/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 27 settembre 2012, la Corte di Appello di
Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tolmezzo, che aveva dichiarato Calligaro Mauro responsabile dei reati di cui all’alt. 9 primo e secondo
comma L. 1423/56, rideterminava la pena in quella di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto (non ricorribilità della scriminante
di cui all’art. 54 cod. pen.). Nella sentenza gravata ha trovato infatti esaustivo e
congruo vaglio il fatto che manchi del tutto la prova della esistenza di una situazione di inevitabilità del pericolo di vita e comunque dell’esistenza di un’urgenza tale
che non potesse essere ovviata con una ordinaria richiesta di autorizzazione al giudice, così come parimenti è stata data esauriente contezza delle ragioni dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente che risultano espresse con
argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
3.2 — Va pertanto ravvisata non solo la reiterazione inammissibile di argomentazioni fattuali non proponibili in questa sede di legittimità stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze
già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa
volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio
2009, n. 19399, Fiozzi).
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Calligaro Mauro — RG: 4635/13, RU: 150;

ricorso per cassazione Calligaro Mauro chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

oksigli re estenske

spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

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