Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50299 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50299 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
LONDERO MARCO nato il 17/04/1960, avverso la sentenza del 04/11/2013 della
Corte di Appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Birritteri che ha concluso
per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Federico Carnelutti che ha concluso per l’accoglimento
FATTO e DIRITTO
1.

Con sentenza in data 04/11/2013, la Corte di Appello di Trieste

confermava la sentenza con la quale, in data 23/04/2012, il tribunale di Udine
aveva ritenuto LONDERO Marco colpevole dei reati di cui agli artt. 646 e 635
cod. pen. per essersi appropriato di mobili esistenti nell’appartamento locatogli e
di averlo danneggiato allorchè ne era stato sfrattato.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cessazione deducendo la
COD. PROC. PEN.

VIOLAZIONE DELL’ART.

606

LETT. E)

sotto un duplice profilo: a) per avere la Corte affermato la

responsabilità di esso ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni della parte
offesa; b) perché non vi era alcun riscontro oggettivo alla tesi accusatoria.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

1

Data Udienza: 10/11/2015

La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro
che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte
di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente
con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una
nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito,

Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede di legittimità, non è possibile
dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchè è preclusa la possibilità
per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass.
4675/2006 Rv. 235656.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.000,00.
La declaratoria di inammissibilità, poiché non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare
(come richiesto dal difensore nel corso della discussione) l’esclusione della
punibilità, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di “ius
superveniens” più favorevole al ricorrente:

in terminis Cass. 34932/2015 riv

264160.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/11/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Franco landanese)
IL CONSIGLIE EST.

va dichiarata inammissibile.

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