Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50296 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50296 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALCAMO VINCENZO N. IL 30/06/1986
avverso la sentenza n. 2267/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 5 dicembre 2012, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma delle sentenze emesse dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Marsala in data 5 aprile 2012 e 15 dicembre 2012, che avevano
condannato Alcamo Vincenzo per i reati di cui all’art. 9 secondo comma L. 1423/56,
riconosciuto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena in anni uno e mesi

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Alcamo Vincenzo chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità. La circostanza (di fatto) secondo cui il prefato non doveva essere condannato perché era giunto presso il Commissariato con un’ora di ritardo è circostanza apprezzabile solo dal giudice di merito. Anche la doglianza in
punto di recidiva è meramente diretta a ottenere una sovrapposizione valutativa
già operata dal giudice della cognizione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013

Alcamo Vincenzo

RG: 4326/13, RU: 142;

2

quattro di reclusione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

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