Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50296 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50296 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
CITARELLA CARMINE nato il 26/05/1981, avverso la sentenza del 04/10/2013
della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Birritteri che ha concluso
per il rigetto;
udito il difensore avv.to Pierluigi Pugliese che ha concluso per l’accoglimento
FATTO
1. Con sentenza del 04/10/2013, la Corte di Appello di Bologna confermava
la sentenza con la quale, in data 17/06/2009, il Tribunale di Ravenna aveva
ritenuto CITARELLA Carmine (in concorso con Caprio Antonietta) colpevole del
delitto di ricettazione di un telefono cellulare provento di rapina.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 157 COD. PROC. PEN. per essere stato l’avviso di
fissazione e trattazione dell’udienza davanti alla Corte di appello notificata a
mani di una lontana parente dell’imputato, senza che l’ufficiale giudiziario ne
avesse attestato la convivenza;
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART.

648 COD. PEN.

per avere la Corte ritenuto la

sussistenza del reato nonostante non fosse stato provato il dolo e, quindi, fosse

1

Data Udienza: 10/11/2015

carente la prova in ordine alla consapevolezza che il telefono fosse di
provenienza illecita, avendolo l’imputato ricevuto dalla propria convivente Caprio
Antonietta.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 157 COD. PROC. PEN.: la censura è infondata.

Questa Corte, ha controllato la notifica ed ha appurato che la medesima fu
eseguita, in data 18/06/2013, «a mani della cugina De Luca Luisa cap. e conv. t.

qualificatasi”.
Si applica, quindi, quella consolidata giurisprudenza secondo la quale «In
materia di notificazione all’imputato non detenuto, ai fini dell’applicazione
dell’art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non
soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che
anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri
motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del
medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all’ufficiale giudiziario,
rappresentino a quest’ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere
meramente temporaneo, che legittima nell’agente notificatore il ragionevole
affidamento che l’atto perverrà all’interessato»: Cass. 9499/2013 riv 254758;
Cass. 5930/2014 Rv. 263177.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

648

COD. PEN.:

la censura è manifestamente

infondata.
Questa Corte, infatti, osserva che si tratta di questioni che hanno costituito
oggetto di ampio dibattito processuale nel giudizio di merito, alle quali la Corte
territoriale ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura
fattuale e logica, disattendendo, quindi, la tesi difensiva dell’imputato riproposta
in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità.
Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno, quindi, ritenute
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una
nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame
dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi
difensiva.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura,
essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e,
quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

q.» dovendosi leggere le suddette abbreviazioni come “capace e convivente tale

In particolare, quanto alla pretesa inutilizzabilità di alcune conversazioni
intercettate, indicate dalla Corte (insieme ad altri elementi) come prova del dolo,
va osservato che la censura è del tutto generica essendosi il ricorrente limitato
ad esprimere «seri dubbi non risultando alcuna pronuncia in proposito e
trattandosi di nullità eccepibili anche d’ufficio».
Infondata, infine, è anche la richiesta di declaratoria di prescrizione in
quanto la causa estintiva matura nel 2017 essendo l’ipotesi lieve solo
un’attenuante e non un’ipotesi autonoma di reato.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali..
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 10/11/2015
IL PRESIDENTE
( ott. Franco Fiandanese)

In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna

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