Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50295 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50295 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPEDICATO ANTONIO N. IL 08/02/1958
avverso la sentenza n. 3310/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 24 novembre 2012, la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello avanzato nell’interesse di Spedicato Antonio avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di
Milano che lo aveva dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 9 primo e secondo comma L. 1423/56 condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.

ricorso per cassazione Spedicato Antonio chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto (negatoria delle attenuanti generiche). Va pertanto ravvisata non solo la reiterazione inammissibile di argomentazioni fattuali non proponibili in questa sede di legittimità, stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione sul punto, ma altresì la mancanza della reale
correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa
volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio
2009, n. 19399, Fiozzi).
3.2 — Nella sentenza gravata hanno trovato del resto esaustivo e congruo vaglio i numerosi precedenti penali del prefato e il fatto che non emergessero indici
apprezzabili di meritevolezza delle attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis cod.
pen. o comunque per una riduzione di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Spedicato Antonio — RG: 4324/13, RU: 141;

2

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Il Presidente

Cassa delle Ammende.

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