Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50295 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50295 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
BORRIELLO DAVIDE nato il 05/12/1977, avverso la sentenza del 10/07/2012
della Corte di Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Birritteri che ha concluso
per il rigetto;
FATTO
1. Con sentenza del 10/07/2012, la Corte di Appello di Ancona confermava
la sentenza con la quale, in data 12/02/2009, il giudice dell’udienza preliminare
del tribunale di Pesaro aveva ritenuto BORRIELLO Davide colpevole del delitto di
rapina e lesioni a danno di Benvenuti Loredana.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

628 COD. PEN.:

la difesa sostiene che, nella

condotta tenuta dall’imputato sarebbe ravvisabile il solo furto con strappo e non
la rapina in quanto nessuna violenza era stata esercitata sulla persona.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 582 COD. PEN.: ad avviso della difesa la malattia
(scompenso cardiaco) riconosciuta alla parte offesa non era ricollegabile sotto il
profilo eziologico alla condotta tenuta dal ricorrente, ma alla sola parte offesa
che, nonostante l’età (anni 70) aveva tentato di inseguirlo.
1

Data Udienza: 10/11/2015

DIRITTO

1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

628 COD. PEN.:

la censura è manifestamente

infondata.
La medesima doglianza era stata dedotta in sede di appello ma la Corte
l’aveva disattesa, in punto di fatto, sulla base delle dichiarazioni della parte
offesa che aveva riferito che, mentre andava in bicicletta, era stata affiancata da
un giovane che, dopo averla spintonata, s’impossessava della borsa che

era riuscita a controbilanciare la bicicletta con un opposto movimento.
La Corte ha rilevato che la condotta tenuta dal ricorrente era rivolta contro
la persona fisica al fine di annullarne la capacità di reazione e, quindi,
impossessarsi della borsa.
Si tratta di una motivazione incensurabile che ha correttamente applicato il
consolidato principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità secondo il
quale si ha rapina quando la violenza viene rivolta contro la persona: il che è
proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame in cui l’imputato, prima
spintonò la Benvenuti (con il chiaro intento di farla cadere) e, poi, s’impossessò
della borsa.
La censura dedotta in questa sede, meramente reiterativa di quella dedotta
in grado di appello, e che si basa su una diversa prospettazione dei fatti
(nessuna violenza sulla persona era stata commessa), va quindi, ritenuta
inammissibile non essendo consentita, in sede di legittimità, la rivalutazione dei
fatti così come ricostruiti, in modo conforme da entrambi i giudici di merito.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 582 COD. PEN.: manifestamente infondata è anche la

seconda censura sia perché la patologia riscontrata alla Benvenuti a seguito della
rapina deve ritenersi una malattia ai sensi dell’art. 582 cod. pen., sia perché è da
ricollegare alla condotta dell’imputato e non può certo essere addebitata,
secondo la singolare tesi difensiva, alla stessa parte offesa che aveva solo
tentato di inseguire il rapinatore.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
2

custodiva nel cestino porta oggetti anteriore: ella, però, non era caduta perché

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/11/2015
IL PRESIDENTE
Dott. Franco Fiandanese)

(Dott. G. R

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IL CONSIGLIE E , ST.

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