Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50294 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50294 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAURONE LUCIANO N. IL 27/04/1962
avverso la sentenza n. 248/2008 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
20/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 20 settembre 2012, il Tribunale di Salerno
dichiarava Taurone Luciano colpevole del reato a lui ascritto di cui all’art. 660 cod.
pen. e lo condannava alla pena di C 500,00 di ammenda.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo appello convertito in ricorso per cassazione Taurone Luciano chiedendo-

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
È appena il caso inoltre di evidenziare che la inammissibilità del ricorso, dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (v. Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv.217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, rv.
219531; 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164) quale l’intervenuta prescrizione del reato maturata, come nella fattispecie, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

2

ne la declaratoria della prescrizione.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

DEPOSITATA g

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