Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50290 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50290 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO GIUSEPPE N. IL 31/10/1971
avverso l’ordinanza n. 741/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 29/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 14 novembre 2012, rigettava le istanze
avanzate nell’interesse di Giordano Giuseppe volte a ottenere le misure alternative
alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio
1975, n. 354) e della detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio
1975, n. 354).
rente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissibilità del gravame ai sensi dell’ad. 591 cod. proc. pen. in relazione all’alt. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cin2
quecento), ai sensi dell’ad. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013
o igli re estennre
Il Presidente
2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricor-