Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50288 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50288 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOLUPO ARISTIDE N. IL 27/12/1988
avverso l’ordinanza n. 6649/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 27 novembre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione dell’ordine di
esecuzione per la carcerazione e la richiesta di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 677

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Capolupo Aristide chiedendone l’annullamento.

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Occorre per vero rilevare che la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini
dell’art. 677 comma secondo bis cod. proc. pen., è atto personalissimo, sicché deve
essere effettuata dalla parte personalmente e non dal difensore, ancorché di fiducia, come si afferma essere avvenuto in ricorso. Sul punto si è già espressa la Corte
Suprema nel suo massimo consesso decidendo che la richiesta di misura alternativa
alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere
corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto
(Sez. U, 17 dicembre 2009, n. 18775, rv. 246720, Mammoliti).
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 dei 2000), ai versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

2

comma secondo bis cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

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Il Presidente

D E P’ O S i TAT;1■1
IN CANCELLERIA

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