Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50287 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50287 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUCCA ANDREA N. IL 21/01/1966
avverso la sentenza n. 3005/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 23 novembre 2012, la Corte di Appello di
Genova confermava la sentenza del Tribunale di Sanremo 23 aprile 2012 che aveva
condannato Cucca Andrea per i reati di cui all’art. 9 secondo comma L. 1423/56 alla pena di mesi sei di reclusione.
2. — Avverso il citato provvedimento, ha personalmente interposto tempestivo

zionali.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio in genere,
il giudice non ha l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua
motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei
ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata
appare conforme a tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto della capacità
a delinquere del prevenuto come puntualmente indicato nella sentenza impugnata,
e il fatto che non emergessero indici apprezzabili di meritevolezza per una riduzione
di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Cacca Andrea — RG: 4024/13, RU: 120;

2

ricorso per cassazione Cucca Andrea chiedendone l’annullamento per vizi motiva-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Il Presidente

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