Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50286 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50286 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sui ricorso proposto nell’interesse della persona offesa
MAIOZZI LUIGI
avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal Gip del Tribunale di Latina il 21.1.2014
nel procedimento penale a carico di
IACOPPINI MAURO
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Paola Filippi, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Maiozzi Luigi ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso il decreto di
archiviazione in epigrafe, pronunciato de plano sull’opposizione proposta nell’interesse dello
stesso ricorrente, nella sua qualità di persona offesa.

2. Il ricorrente censura il decreto impugnato deducendo violazione di legge con
riferimento agli artt. 408, commi 2 e 3, 409, comma 6, 410, 127, comma 5, c.p.

3: c.p.

Data Udienza: 03/12/2015

per avere il giudice disposto l’archiviazione, pur in presenza di opposizione della persona
offesa, senza contraddittorio orale e in assenza di motivazione circa l’ultroneità del
supplemento investigativo richiesto.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione del
provvedimento impugnato che, con puntuale ed espresso richiamo alla richiesta di
archiviazione formulata dal p.m., giustifica la ritenuta non pertinenza e non rilevanza delle

archiviazione richiamata dal giudice – e nota al ricorrente – emerge infatti con tutta evidenza
che le indagini suppletive richieste non sono assolutamente idonee a sostenere l’accusa di
calunnia a carico dell’indagato.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2015.

indagini suppletive richieste dall’opponente persona offesa. Dalla lettura della richiesta di

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