Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50285 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50285 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DICE’ RAFFAELE N. IL 20/04/1962
avverso l’ordinanza n. 118/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 26 settembre 2012, la Corte di Appello di
Lecce, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata
nell’interesse di Dicé Raffaele volta a ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.

dichiarazione all’Ufficio matricola del carcere in data 22 novembre 2012, pervenuta
via posta nella cancelleria di questa Corte di legittimità, Dicé Raffaele rinunziava al
ricorso.
3. — Occorre qui rilevare che la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione
abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione
stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nel
termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal
soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata redatta personalmente da parte del Dicé
Raffaele con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte.
3.1. — Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen. e art. 591 cod. proc. pen.,
comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Dice Raffaele — RG: 3898/13, RU: 115;

2

2 — Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, ma con

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Il Presidente

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