Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50284 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50284 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) COLA Mario, n. Roma 21.7.1955
2) STEFONI Fabio, n. Roma 31.8.1960
3)

PULCINI Daniele, n. Roma 12.12.1972

4) TASSONE Andrea, n. Roma 10.10.1971
5) CORATTI Mirko, n. Roma 20.6.1973
avverso l’ordinanza n. 1722/15 del Tribunale del Riesame dì Roma del 22/06/2015

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. G. Mazzotta, che ha concluso
per l’annullamento con rinvio per Cola; per il rigetto del ricorso proposto da Stefoní e per
l’inammissibilità dei ricorsi proposti da Pulcini, Tassoni e Coratti

1

Data Udienza: 27/11/2015

luzzi in sostituzione dell’avv. Flaminía Caldani

uditi i difensori dei ricorrenti – avv. Fabrizio
per il 1

avv. Francesco Scacchi per il 2°, avv. Gianiuca Tognozzi e avv. -rito Lucrezio Milella

per il 3

í quali hanno insistito per l’accordimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati

1, Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale dei Riesame di Roma ha in larga parte confermato
quella emessa dal GIP dello stesso ufficio giudiziario il 29 maggio 2015 con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di Coratti Mirko ed
applicati gli arresti domiciliari a carico di Cola Mario, Stefoni Fabio, Pulcini Daniele e Tassone
Andrea; confermando la valutai› . oni del GIP in punto sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,
il Tribunale ha ritenuto adegui. . la misura coercitiva domiciliare, conformando in tal senso
anche il regime cautelare impo,’ , nei confronti del Coratti.
Le accuse provvisorie riguardano i reati di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti
contrari ai doveri d’ufficio (artt. 81, 110, 318, 319 cod, pen., capi 2, 8) nei confronti di Coratti
e Tassone, di turbativa d’asta (artt. 110, 353 cod. pen., capo 11) nei confronti di Pulcini e di
corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (artt. 110, 319, 321 cod. pen., capi 12, 20) nei
confronti di Cola e Stefoni, tutti aggravati, ma non nei confronti dei ricorrenti, ai sensi dell’art.
7 I. n. 203 del 1991 dall’agevolazione mafiosa in favore del sodalizio facente capo a Massimo
Carmi nati.
Il Tribunale ha svolto un’ampia premessa, ricordando come precedenti decisioni dì questa
Corte di Cassazione abbiano accolto la tesi della pubblica accusa dell’esistenza di un’associazione di stampo mafioso operante in Roma, promossa ed organizzata dallo stesso Carrninati, al
pari di quella della non incompatibilità concettuale tra metodo mafioso e corruttivo; sul piano
processuale, ha ricordato anche la ritenuta utilizzabilità e rilevanza del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche concernenti Salvatore Buzzi e i suoi sodali e ha respinto
l’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare genetica formulata con riferimento all’art. 309,
comma 9 cod. proc., peri, come modificato dall’art, 11 della I. n. 47 del 2015, ritenendo la
piena autonomia delle valutazioni espresse dal GIP rispetto alle allegazioni e alle prospettazioni
della pubblica accusa, passando quindi all’esame delle posizioni dei singoli indagati, con l’esito
sopra indicato.

2. Avverso l’ordinanza hanno presentato distinti ricorsi i seguenti indagati:

2.1 Cola. Provvisoriamente accusato di concorso in corruzione propria, la condotta ascrittagli
consiste nell’avere segnalato a Salvatore Buzzí un immobile non utilizzato di proprietà dei
2

RITENUTO IN FATTO

Comune di Roma suscettibile di occupazione, nell’essersi adoperato per favorire l’adozione di
atti amministrativi tesi a legittimare l’occupazione intervenuta e nell’essersi ulteriormente
attivato per consentire ella cooperativa del Buzzi di ottenere dal Comune un canone di affitto a
prezzo di favore, in c )bio della stipula da parte di Buzzí dì un contratto di locazione di un
immobile di proprietà della moglie dell’indagato per un valore superiore a quello di mercato
(capo 12 dell’imputazione).
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in primo luogo il
possesso della qualifica soggettiva di pubblico impiegato: sebbene l’imputazione provvisoria lo
indichi, infatti, come dipendente del Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma, all’epoca

dell’Assessore alle Politiche del Patrimonio ed Abitative e Progetti Speciali di Roma Capitale,
con compiti e mansioni esulanti dalla funzione amministrativa propriamente intesa, la sua
professione essendo, infatti, quella d’impiegato di concetto presso l’Istituto di Credito Sportivo,
datore per cui è tornato a svolgere attività lavorativa fin dall’Il giugno 2013.
Tale circostanza induce, inoltre, il ricorrente a contestare il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, ritenute sussistenti in relazione a fatti occorsi oltre due anni prima dell’imposizione della misura cautelare domiciliare.

2.2 Stefoni. Detto ricorrente è accusato, in qualità dì Sindaco del Comune di Castelnuovo di
Porto, del delitto di corruzione per avere accettato da Buzzi la promessa di ricevere la somma
di cinquanta centesimi per immigrato e di avere in concreto conseguito la corresponsione di
una somma di denaro non inferiore a 10.000,00 Euro in cambio della commissione di un atto
contrario ai doveri d’ufficio, consistente nel non manifestare opposizione e comunque nello
omettere di rispondere alla richiesta trasmessagli il 18 marzo 2014 dalla Prefettura dì Roma in
ordine alla sussistenza di eventuali motivi ()stativi alla stipula di una convenzione con il
Comune per l’accoglienza dì cittadini stranieri in località Borgo del Grillo in territorio di
Castelnuovo di Porto (capo 20 dell’imputazione).
Il ricorrente contesta in primo luogo la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra omessa
risposta alla nota della Prefettura e perfezionamento dell’accordo corruttivo mediante accettazione della promessa che, pur volendo ammetterne l’esistenza, sarebbe intervenuta circa due
mesi dopo (e cioè nella seconda metà del mese di maggio 2014) rispetto alla condotta illecita
che gli viene ascritta; evidenzia, inoltre, di avere comunque risposto alla nota del Prefetto
mediante invio per posta elettronica certificata di una nota interlocutoria di richiesta di chiarimenti, trasmessa dalla Segreteria del Sindaco all’Ufficio Area IV Quater della Prefettura di
Roma il 28 marzo 2014, la cui portata è stata, invece, sminuita dal Tribunale del Riesame
mercé le considerazioni alla essa dedicate.

2.3 Pulcini. L’accusa che lo concerne è di avere concorso con il Buzzi a stipulare accordi preventivi tesi ad eliminare ogni forma di competizione nella procedura negoziata per l’assegnazione dei servizi svolti presso ì residence siti in Valcannuta e Montecarotto, presi in loca3

dei fatti egli rivestiva esclusivamente un incarico fiduciario nell’ambito della segreteria politica

zione dall’amministrazione di Roma Capitale per í casi di emergenza abitativa, così turbandone il regolare svolgimento (capo 11 dell’imputazione).
Il ricorrente deduce violazione di legge e travisamento della prova, evidenziando che poiché
il reato dì cui &l’art. 353 cod. pen. è di natura istantanea ed atteso che ben definite sono le
condotte ascritte al Buzzi volte scoraggiare la partecipazione alla procedura di potenziali concorrenti, esso si era già perfezionato e consumato nel momento in cui avveniva la telefonata
del 17 aprile 2014 intercorsa con lo stesso Buzzi – costituente la principale base indiziaria
dell’addebito penale – dal quale si era limitato a richiedere ed ottenere informazioni su sviluppi
ed esito della procedura medesima.

aveva preso in locazione e che avendo in passato svolto, attraverso proprie società, i servizi di
manutenzione e guardiania delle relative strutture, suo unico interesse era quello di contattare il Buzzi, in quanto partecipante alla ricordata procedura attraverso la Eriches 29 srl, per
conseguire nuovamente l’appalto dei citati servizi, eventualmente anche in associazione con la
società aggiudicataria. Deduce, quindi, che l’esistenza del contatto pacificamente avvenuto con
il Buzzi non può assurgere a prova della compartecipazione agii accordi di desístenza che, a
quella data, il Buzzi aveva ormai concluso, come attestato dalle risultanze delle operazioni
d’intercettazione delle conversazioni condotte a suo carico.
Il ricorrente contesta, infine, la ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari, annoverando
a proprio carico solo due precedenti giudiziari, di cui uno specifico, di cui ha precisato l’esatta
natura ed allegando in ogni caso di avere interrotto tutti i rapporti con la società del Buzzi sin
dall’estate del 2014.

2.4 Hanno presentato ricorso anche gli indagati Corani e Tassone, che con successivi atti
personalmente sottoscritti del 10 e del 12 novembre 2015 hanno, tuttavia, dichiarato di rinunziare alle rispettive impugnazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

. I ricorsi proposti da Cola e Pulcini sono fondati e vanno accolti per le ragioni e nei termini
di seguito indicati; il ricorso di Stefoni è, invece, destituito dì fondamento e deve essere
rigettato; i ricorsi di Coratti e Tassone risultano inammissibili per successiva rinunzia.

2. Ricorso dì Cola Mario
Il pur

che a parere di questo Collegio l’ordinanza impugnata non ha adeguatamente

esamin – -) concerne la qualifica soggettiva dì tale ricorrente.
Alle pagg. 74 e 75 dell’ordinanza si chiarisce che il Cola, dipendente dell’Istituto per il Credito
4

Il ricorrente segnala, infatti, di essere il proprietario dei due immobili che il Comune di Roma

Sportivo, era dal 21 giugno 2008 distaccato presso lo staff dell’Assessore alle politiche del patrimonio ed abitative di Roma Capitale, non essendo, tuttavia, mai transitato nei ruoli dei
dipendenti dell’amministrazione capitolina.
Dalle argomentazioni svolte dal Tribunale per disattendere l’eccezione difensiva di carenza
della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, si desume che
poiché il Cola si trovava, sia pur temporaneamente, incardinato nella struttura amministrativa
di quel determinato Dipartimento comunale, le funzioni da lui concretamente svolte all’interno
della compagine amministrativa erano da ricondursi all’alveo di quelle pubbliche, poiché

renza con la possibilità di esercitare pubbliche funzioni a prescindere dalla sussistenza di un
formale rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, sancito dall’art. 357, comma
2 cod. pen.
Alla correttezza teorica di tale impostazione, va tuttavia opposta una duplice obiezione.
La prima è che gran

a cH compendio indiziario rilevante a carico del ricorrente è costi-

tuito dal contenuto di conversa

i oggetto di captazione, che hanno reso possibile delineare

l suo intervento, consistito nel segnalare a Buzzi l’esistenza di un immobile di proprietà comunale inutilizzato e come tale suscettibile dì occupazione nonché di ritenere provata la successiva sua attivazione presso le istanze decisionali competenti al fine di legittimare l’occupazione
suggerita al Buzzí, in cambio dell’utilità conseguita sotto forma di stipula di un contratto di
locazione a canone maggiorato da parte del Buzzi con la moglie
Con ciò si vuole significare che non venendo (nemmeno nella contestazione provvisoria)
indicato l’atto o gli atti amministrativi rilevanti in tale vicenda e non essendo possibile stabilire
che tipo di apporto il ricorrente abbia dato all’adozione dei medesimi, appare problematico
individuare le funzioni pubbliche in concreto svolte.
La seconda è che proprio a situazioni analoghe a quella concernente il Cola, sembra attagliarsi la nuova figura di reato dì traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-ffis cod. pen.
introdotta con la legge n. 190 del 2012.
Essa prevede che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artU 319 e 319-ter, soggiace
a sanzione penale chiunque, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un
incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o
altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare
pubblici agenti in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione
o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Questa corte di legittimità si è, inoltre, qìà occupata della posizione di chi, temporaneamente
distaccato presso un determinato comparto amministrativo, non ne faccia tuttavia parte pieno
iure, svolgendo al suo interno funzioni atipiche rispetto a quelle ad esso proprie.
Nella sentenza sez. 6 n. 51688 del 28/11/2014, Milanese è stata, infatti, analizzata la posizione di un ‘consigliere politico’ del Ministro dell’Economia, cui veniva ascritto il delitto dì corruzione per avere esercitato pressioni sui funzionari tecnici del ministero preposti all’elabora5

espressione dell’attività squisitamente pubblicistica dell’amministrazione comunale ed in coe-

zione del testo dì una delibera del CIPE prima e di un decreto legge poi, al fine di favorire
stanziamenti di fondi per la prosecuzione dei lavori del cd. sistema MOSE di Venezia.
Ebbene, la decisione ha stabilito che l’ordinanza impugnata non aveva specificato i peteri e le

‘la figura consigliere politico non è prevista da alcuna norma giuridica: egli non compone l’organico minifunzioni di rilevanza pubblicistica conferiti al soggetto, dal momento che

steriale né fa parte della segreteria particolare o dell’ufficio di gabinetto del Ministro’ e ancora
che egli ‘non ricopre un incarico istituzionalizzato’ e

che

‘la somministrazione fiduciaria di

consigli politici non è riconducibile all’esercizio di alcuna delle pubbliche funzioni tipizzate
dall’art. 357 cp., comma 1’,

da cui discende

‘che non può essergli attribuita, né sotto il profilo

E’ intuitiva l’analogia del caso ora indicato con quello che riguarda il ricorrente che, stando
all’ordinanza, era all’epoca dei fatti

‘destinatario di un incarico fiduciario all’interno di una

segreteria politica, basato su un inquadramento professionale di raccordo con il CCIVL Enti
Pubblici Locali’,

qualifica che a dispetto dell’apparente complessità nulla dice delle concrete

funzioni svolte all’interno dei comparto amministrativo di riferimento.
Trattasi di valutazione che deve essere cor Ha in relazione alle norme che disciplinano il
funzionamento dell’amministrazione comunale questione (è d’obbligo pensare in primo luogo
al vigente Statuto di Roma Capitale) e che appare indispensabile al fine dì individuare la
corretta qualiffe )ggettiva del ricorrente all’epoca dei fatti e di conse „lenza l’ipotesi dì reato
che si attaglia aUa fattispecie.
Detto altrimenti, si tratta di stabilire se nel patrocinare gli interessi del Buzzi in vista di una
remunerazione da parte di costui dell’intervento, il ricorrente abbia esercitato prerogative

sensu

latu

pubbliche o se invece abbia solo colto l’occasione offertagli dalla cooptazione nello staff

politico dell’Assessore per avvicinare i funzionari operanti all’interno del Dipartimento di competenza.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, quanto alla posizione di Cola Mario,
limitatamente al punto della qualifica soggettiva del ricorrente all’epoca dei fatti, con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Roma.

Ricorso di Pulcini Claudio
Il Tribunale ha definito il ricorrente

costruttore che chiude con Buzzi accordi in ordine al

subaffidamento di servizi in cambio di una non partecipazione alle gare e, così facendo,
concorre nel rafforzare il proposito criminale dì costui’ (pag. 65 ordinanza).
E’ lo stesso Rizzi, peraltro, a spiegare in una delle conversazioni intercettate che

‘il resi-

dence è suo, I servizi li continua a fa/ lui e noi ci procuriamo il 10%, quindi lui c’ha recuperato il
6 dell/Iva, questi nascono così’

(pag. 66 ordinanza), il che dimostra la correttezza dell’alle-

gazione difensiva secondo cui il ricorrente non aveva diretto interesse alla partecipazione alla
gara poiché proprietario delle strutture impiegate dall’amministrazione comunale per l’espletamento del servizio.

6

formale né sotto quello sostanziale, la veste di pubblico ufficiale’.

Esisteva, invece, un suo interesse indiretto e pacificamente ammesso dallo stesso Pulcini ad associarsi al vincitore della gara per ottenere l’affidamento dei servizi di guardiania e manutenzione delle strutture, attraverso la sua società Residence Gestioni srl, così da lucrare doppiamente e dalla locazione degli immobili al Comune e dalla fornitura di detti servizi, a ciò
alludendo verosimilmente la considerazione fatta dal BLIZZi ‘siccome più so’ ricchi più vogliono!
soldi’ (pag. 66 ordinanza).
Tanto premesso, a parere del Tribunale il contenuto della telefonata del 17 aprile 2014 intercorsa con Buzzi (v. pag. 58 ordinanza) evidenzia l’esistenza di un pregresso accordo che ne
avrebbe rafforzato l’intento criminoso.

riguardanti i rapporti tra il ricorrente e Buzzi, l’affermazione del Tribunale sia basata su considerazioni largamente congetturali, nel senso che non è dato comprendere in che modo l’informazione resa dal Buzzi al Pulcini di essersi aggiudicato la gara

(‘ho chiuso tutto l’accordi’)

possa dimostrare la sussistenza di un concorso del ricorrente in condotte già perfezionatesi e
pacificamente riferibili, per quanto emerge dal compendio delle acquisizioni basate su altre
captazioni telefoniche ed ambientali, esclusivamente al Buzzi,
L’interpretazione che il Tribunale fornisce del senso della conversazione è certamente plausibile ma altrettanto plausibile è quella allegata dalla difesa secondo cui il Pulcini — vale ancora
ripeterlo, proprietario delle strutture in cui il servizio appaltato dal Comune di Roma si sarebbe
svolto – stava informandosi dell’esito della gara, avendo già in passato sperimentato un
rapporto di collaborazione con la società del Buzzi, Eriches 29 srl, per l’espletamento dei servizi
sopra indicati, a sua volta subappaltati a precedenti fornitori della Residence Gestioni srl.
L’evidente diversità degli interessi perseguiti dal ricorrente rispetto a quelli degli altri indagati
e l’obiettiva controvertibilltà del dato indiziarlo valorizzato dal Tribunale impongono, pertanto,
un nuovo esame volto ad individuare eventuali altri elementi atti a fornire più convincente
dimostrazione dell’esistenza di un effettivo concorso rispetto nelle condotte perturbatrici della
procedura di gara ascritte al Buzzi e più in particolare del tipo di contributo, se vi è stato, da lui
fornito, diverso da que!lo ipotizzato del rafforzamento dell’intento criminoso, la cui prova allo
stato riposa, come anzH to, su considerazioni sostanzialmente congetturali.

4. Ricorso di Stefoni Fabio
Il ricorrente sostiene in primo luogo la tesi dell’inesistenza di qualsivoglia atto contrarìo ai
doveri d’ufficio, avendo all’epoca dato incarico al proprio ufficio di rispondere, sebbene in maniera interlocutoria, alla richiesta della Prefettura di Roma del 18/03/2014 con cui gli si
chiedeva dì manifestare l’eventuale sussistenza di motivi ostativi alla stipula di una convenzione con il Comune da lui guidato per l’accoglienza di cittadini stranieri.
Questo Collegio si limita a rilevare che su tale aspetto il Tribunale ha fornito una risposta
pertinente e congrua ai rilievi difensivi, avendo osservato che la nota interlocutoria inviata dal
Sindaco di Casteinuovo dì Porto alla Prefettura si esauriva nel rappresentare di non avere
integralmente ricevuto gli allegati cui l’ufficio richiedente aveva fatto riferimento nella richiesta
7

Questo Collegio ritiene, invece, che pur tenuto conto delle ulteriori emergenze indiziarie

di parere (pag. 99 ordinanza) e non poteva quindi costituire quella risposta in senso sostanziale che il ricorrente pretende di avere fornito.
Vale ulteriormente rilevare che trattasi di considerazioni coerenti con la tesi accusatoria
accolta dal Tribunale secondo cui la condotta ascritta al ricorrente in cambio della promessa
corruttiva e della concreta dazione indebita del Buzzi dì cui ha riferito il teste Flavio Ciambella
(pag. 97 ordinanza) è consistita nella deliberata omissione di rispondere alla richiesta della
Prefettura, motivata dalla necessità di tenere aperta la trattativa di contenuto illecito con il
Buzzi nell’imminenza della consultazione elettorale per il rinnovo dell’amministrazione

COMU-

na le.

influenzato da considerazioni opportunistiche circa l’incidenza di un atteggiamento favorevole
all’apertura di un centro di accoglienza rifugiati sulla possibilità dello Stefoni di essere rieletto a
Sindaco (‘perché c’ha paura di perde le elezionl .„ perché ce stanno í negri!’ secondo Buzzi,
pag. 94 ordinanza) nonché da valutazioni di carattere di più squisita tattica politica, quale la
scoperta degli stretti rapporti esistenti tra BUZZi ed il vicesindaco alla base della successiva
determinazione dello Stefoni dì privilegiare il rapporto con un società non riconducibile al Buzzi
(la Auxilium) nella gestione del centro assistenza rifugiati di Casteinuovo di Porto.
Alla luce di tale ricostruzione della complessiva fattispecie, devono ritenersi destituite di
fondamento le doglianze difensive circa l’inesistenza di un rapporto sinallagmatico tra condotta
contraria ai doveri d’ufficio e promessa ed utilità indebite, perché la prima antecedente alle
seconde.
Essendo preciso dovere del Sindaco di fornire al più presto una risposta alla richiesta della
Prefettura, così da consentire l’individuazione di soluzioni tempestive rispetto all’emergenza
costituita dall’afflusso di rifugieJ, il silenzio protratto ha costituito l’omissione contraria ai
doveri d’ufficio che gli ha perL so d’incassare l’indebita promessa formulata dal BLIZZi (50
centesimi per immigrato) e di conseguire la somma di C 10.000,00 consegnatagli, stando alle
dichiarazioni del ricordato teste Ciambella, con modalità oltre modo significative (nell’area di
servizio di via Flaminia di Castelnuovo) dalla consapevolezza della relativa illiceità.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni proposte da Corattì e Tassone segue, invece, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 300,00 (trecento).

P, Q. M.

annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Cola Mario e di PLIldrd Daniele e rinvia per
nuovo esame al Tribunale di Roma.

8

Per quel che emerge dalle acquisizioni indiziarie, l’andamento della trattativa è stato, inoltre,

Rigetta il ricorso di

ani Fabio che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna í relativi ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di 300,00 (trecento) ciascuno in favore della
cassa delle ammende.

2015
Il Presíden

Roma, 27

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