Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50282 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50282 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONACO GIANLUCA N. IL 04/04/1978
avverso l’ordinanza n. 1097/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 22 novembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate nell’interesse di Monaco Gianluca volte
a ottenere le misure alternative alla detenzione del differimento pena ai sensi degli
artt. 47 ter 1 ter ord. pen., 147 n. 2 Cod. pen., 146 n. 3 cod. pen.
2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricor-

bilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

onsighere estensore

Il esidente

rente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissi-

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