Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50281 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50281 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NWADINOBI VALENTINE N. IL 23/03/1977
avverso l’ordinanza n. 3789/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 15 novembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l’opposizione avanzata nell’interesse di Nwadinobi Valentine avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Varese del 2 maggio 2012
che disponeva l’espulsione del prefato a titolo di sostituzione sostitutiva ex art. 16
comma quinto D.L. 286/98.

tempestivo ricorso per cassazione Nwadinobi Valentine chiedendone l’annullamento. Veniva in particolare rilevato che il giudice non aveva tenuto conto del fatto che
l’extracomunitario è di religione cristiana e che le persecuzioni in Nigeria, di cui il
ricorrente è cittadino, sono tuttora in corso.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità anche perché le censure oggi prospettate sono state
avanzate per la prima volta in Cassazione privando così il giudice di merito nella
possibilità di poterle esaminare. In ogni caso deve osservarsi che trattasi di doglianze difensive non provate, nella fattispecie, in relazione al soggetto che le fa
valere, sicché non hanno il carattere necessario di individualizzazione e quindi di
specificità.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende dl una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare In C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Nwadinobi Valentine — RG: 3731/13, RU: 96;

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Nwadinobi Valentine — RG: 3731/13, RU: 96;

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