Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50281 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50281 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BATTISTA SALVATORE N. IL 08/04/1964
avverso la sentenza n. 2/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
23/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
lette/s~ le conclusioni del PG D41:L
cyke kAi1/4 C4k 12.570 tstc-kktvkka1/4- quanto a quelle di cui al primo punto, perché, se è vero che la richiesta del P.G. “deve
specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, al fine di assicurare il
contraddittorio e la difesa dell’interessato” (così Cass. Sez. 6^, sent. n. 7067 del
27.11.2009 — dep. 22.02.2010, Rv. 246073), è altrettanto vero che il pur semplice
riferimento a quanto previsto dall’art. 12 c.p., attraverso l’indicazione delle specifiche

disposizione di legge, vale a ritenere pienamente integrato l’onere facente capo alla
Pubblica Accusa, in funzione appunto della garanzia del contraddittorio e, quindi,
dell’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato (cfr., in senso esattamente
conforme, Cass. Sez. 6^, sent. n. 31377 del 14.06.2011 — dep. 05.08.2011, Rv.
250547); mentre, con riferimento all’altro profilo sollevato, del tutto eccentrico si
palesa il richiamo all’art. 222 C.d.S., posto che qui l’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida discende da altra disposizione di
legge, vale a dire dall’art. 85 D.P.R. 309/90 — correttamente richiamato dalla Corte
barese — che pone esplicitamente a carico del giudice penale la facoltà della sua
applicazione;
> quanto al secondo punto, sub e), poiché il P.G. di Bari, all’esito della risposta scritta
ricevuta all’apposita richiesta indirizzata all’A.G. francese, ha puntualizzato nel
02.04.2010 la data del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di riconoscimento,
come comprovato dalla cessazione al 02.04.2015 del divieto d’ingresso nel territorio
francese per anni 5, contestualmente applicato al DI BATTISTA con la sentenza in
esame (cui ben può aggiungersi la constatazione che la detta indicazione della
irrevocabilità si correla esattamente allo spirare del termine di gg. 10, previsto dalla
legge processuale francese per l’esercizio della facoltà d’impugnazione, risultando il
DI BATTISTA, all’epoca ristretto in carcere, regolarmente presente alla celebrazione
del processo a suo carico).
La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Bari, che si atterrà al principio di diritto di cui sopra, specificando altresì le ragioni a
supporto della durata della pena accessoria eventualmente applicata.

P.Q.M.

ipotesi contemplate dai numeri che contrassegnano l’elencazione contenuta nella detta

R.G.C.C. n. 25146/15

Corte Suprema di Cassazione

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta applicazione delle pene
accessorie e rinviaper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di
Bari. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015

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