Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50280 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50280 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROIA MASSIMO GIUSEPPE N. IL 22/07/1975
avverso l’ordinanza n. 1174/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 novembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di Troia Massimo Giuseppe avverso il decreto ministeriale di proroga del regime previsto dall’art. 41 bis
L. 26 luglio 1975, n. 354
2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricor-

bilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

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Il Presidente

rente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissi-

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