Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50280 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 50280 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HYDRO ENERGY SRL parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 2965/2013 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
28/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
lette/~ le conclusioni del PG D.
Crte. ttis, 0.t te..5-ZD a,..c…k,tk- A kSt L- \ otbt.l.055•LT
■31“-Ott 5,9

Data Udienza: 25/11/2015

t

Uditi difensor Avv.;

R.G.C.C. n. 6758/15

Corte Suprema di Cassazione

CONSIDERATO IN FATTO

1.

Con decreto in data 28.10.2014, all’esito della camera di consiglio fissata per

effetto della opposizione ritualmente proposta dalla parte offesa, “Società Hidro Energy
s.r.l.”, il g.i.p. presso il Tribunale di Bolzano, su conforme richiesta del p.m, disponeva
l’archiviazione, per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale avviato

danno del reato di cui all’art. 328 c.p., ovvero di cui all’art. 323 dello stesso codice, in
relazione alla domanda di concessione per deviazione d’acqua a scopo idroelettrico,
presentata innanzi all’Ufficio Elettrificazione della Provincia autonoma di Bolzano in data
01.10.2002, ed alla sostanziale assenza di risposta alla successiva nota dell’08.06.2012,
con cui la società medesima, per il tramite del legale che ne curava gli interessi, venuta a
conoscenza del mancato ritrovamento del fascicolo, ne aveva espressamente sollecitato il
rinvenimento, ovvero la sua formale ricostituzione.
Rappresentava all’uopo il g.i.p. che, sulla scorta delle indagini condotte, doveva
ritenersi che l’originaria domanda presentata dalla parte offesa fosse carente della
necessaria documentazione, tanto valendo a dare ragione dell’esito negativo della
procedura di ricostruzione del fascicolo avviata dall’Ente pubblico, in tal senso essendo
sintomatico che la Hidro Energy non fosse stata in grado di presentare copia della
documentazione a suo tempo asseritamente depositata, non senza aggiungere — ad ulteriore
supporto della ritenuta fondatezza del proprio convincimento — essere emerso dagli atti che
la società medesima “non conferì nemmeno incarico per la elaborazione della
documentazione tecnica necessaria a corredo dell’istanza, posto che per presentare valida e
completa domanda di derivazione era propedeutico l’ottenimento di modifica del P.U.C.,
obiettivo per l’opponente irraggiungibile, stante il mancato conseguimento del necessario
nulla osta da parte di tutti i proprietari dei fondi coinvolti dall’impianto idroelettrico”.

2.

Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. F. Mellaia, iscritto nell’apposito

albo, interponeva tempestivo ricorso per cassazione la parte offesa, deducendo l’abnormità
del provvedimento impugnato, per aver ritenuto carente del necessario progetto la
domanda a suo tempo presentata dalla società esponente, del tutto omettendo di
considerare quanto previsto da una specifica norma di diritto oggettivo, indicata nell’art. 10
co. 1 R.D. 14.08.1920 n. 1285 (Regolamento del T.U. delle leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775), a mente del quale “sono

sulla scorta dell’esposto con cui la società anzidetta aveva ipotizzato la commissione in suo

R.G.C.C. n. 6758/15

Corte Suprema di Cassazione

irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione”.

Ancora e

conseguentemente, per aver violato il limite intrinseco all’esercizio della giurisdizione,
“non potendosi il gip ergere a risolutore di interessi contrapposti e non potendo il suo

dictum contenere statuizioni o accertamenti pregiudizievoli, nella specie nei confronti della
parte offesa”, l’assunto del giudice essendo peraltro smentito per tabulas dall’allegata
produzione della parcella a suo tempo presentata alla Hidro Energy dal progettista, ing.

prescritta documentazione.
L’esistenza ab origine del progetto a supporto della domanda presentata e la
successiva sparizione dello stesso erano ribaditi dal ricorrente con successiva memoria, con
cui si sottolineava altresì essere “la conoscenza delle verità fattuali … elemento
imprescindibile per il conseguimento dell’ideale della Giustizia, annoverato quest’ultimo
tra i valori assoluti”.

3.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per

l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

E’ ius receptum che l’atto processuale si connota in senso abnorme dal punto di

vista strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico
della legge processuale, ovvero sotto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr., da
ultimo, Cass. Sez. 2^, sent. n. 2484 del 21.10.2014 — dep. 20.01.2015, Rv. 262275).
Logico corollario di quanto precede è che la presente vicenda non può in alcun
modo essere inquadrata in seno all’invocato paradigma, atteso che, per un verso, il g.i.p. ha
sicuramente esercitato un potere suo proprio, esercitando la funzione di controllo
relativamente alla richiesta di non esercizio dell’azione penale da parte del p.m. inquirente;
e, per altro verso, che la situazione conseguentemente determinatasi non provoca alcuna
stasi del processo — recte: del procedimento — di cui è sempre possibile la riapertura, a
mente di quanto previsto dall’art. 414 c.p.p., le ragioni della parte offesa essendo
comunque garantite dalla possibilità di promuovere azione civile per i medesimi fatti.
Ciò posto, è di tutta evidenza, alla stregua dell’illustrazione delle concrete ragioni
di doglianza sopra effettuata, che la inesistente abnormità dell’atto è stata prospettata con
riferimento alla legge sostanziale — sub specie di erronea interpretazione di legge,

SEEHAUSER, cui la società si era rivolta onde corredare la domanda di cui trattasi della

R.G.C.C. n. 6758/15

Corte Suprema di Cassazione

disapplicazione normativa e travisamento delle emergenze probatorie — laddove è fuor di
dubbio che, nella presente sede di legittimità, la parte offesa può allegare unicamente la
violazione del contraddittorio, qui per certo non ravvisabile: “È inammissibile il ricorso

per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione
pronunciato dal giudice di pace a seguito di considerazione delle ragioni prospettate in
sede di opposizione, in quanto l’unico vizio denunziabile, in sede di legittimità, avverso
profilo della violazione di legge sostanziale, l’abnormità dell’atto” (cfr. Cass. Sez. 7^, ord.
n. 18071 del 26.02.2008 — dep. 06.05.2008, Rv. 239834; adde anche, più di recente, Cass.
Sez. 6^, sent. n. 52119 del 14.11.2014 — dep. 16.12.2014, Rv. 261681, nonché Cass. Sez.
2^. Sent. n. 29936 del 04.07.2013 — dep. 12.07.2013, Rv. 256660).
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso, con ogni
consequenziale statuizione, apparendo equa la condanna alla corresponsione della somma
di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015
I Presiden

detto provvedimento, è la violazione del contraddittorio; mentre non può dedursi, sotto il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA