Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50277 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50277 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO LUCIANO N. IL 14/04/1977
avverso l’ordinanza n. 6184/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 29/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 12 dicembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Romano Luciano volta a ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare (art.
47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975, n. 354) rigettando invece la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354).
dichiarazione all’Ufficio matricola del carcere in data 7 agosto 2013, pervenuta via
fax nella cancelleria di questa Corte di legittimità in data 8 agosto 2013, il ricorrente rinunziava personalmente al ricorso.
3. — Occorre qui rilevare che la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione
abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione
stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nel
termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal
soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata redatta personalmente da parte
del Romano con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte.
3.1. — Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen. e art. 591 cod. proc. pen.,
comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Romano Luciano — RG: 3612/13, RU: 81;
2
2 — Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, ma con
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013
Il Presidente
Il on *glie estensofp