Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50275 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50275 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDALA’ NICOLA N. IL 08/03/1968
avverso l’ordinanza n. 3313/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 6 dicembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avanzato dal detenuto Mandalà Nicola avverso il provvedimento di trattenimento della missiva scritta dal reclamante.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che la missiva in questione contenenti auguri, in realtà, veicolavano anche informazioni sulla propria situa-

non evidente lettura che potevano arrecare pregiudizio e nocumento alla sicurezza
nonché essere correlati alla commissione di illeciti.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Mandalà Nicola chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il gravame, si sviluppa in modo generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento impugnato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione; il ricorso tende
a provocare una nuova valutazione del merito già esaustivamente esaminato dal
giudice. Trattasi con evidenza di operazione del tutto preclusa avanti a questa Corte di legittimità.

È appena poi il caso di rammentare sul punto l’orientamento di questa Corte di
legittimità secondo cui la motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto che lamenti il trattenimento di
una missiva indirizzatagli e da lui spedita, ben può essere sintetica, pur dovendo da
essa emergere l’effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto (Cass.,
Sez. 1, 4 dicembre 2008, n. 3713, Lioce, rv. 242525) come avvenuto nella fattispede.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Mandala Nicola — RG: 3592/13, RU: 79;

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zione giudiziaria e processuale comunicando notizie contenenti messaggi impliciti di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Il Presidente

Cassa delle Ammende.

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