Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50274 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50274 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUERO ANNA N. IL 21/05/1959
avverso l’ordinanza n. 3251/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 14 dicembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Quero Anna volta a ottenere la misura alternativa alla detenzione della semilibertà (art.
50, L. 26 luglio 1975, n. 354).
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame si sviluppa in modo non coordinato
con il testo del provvedimento gravato. La ricorrente per vero lamenta il mancato
accertamento della insussistenza da parte del giudice delle condizioni ostative ai
benefici penitenziari per collaborazione impossibile che non è stata per contro oggetto di istanza. Trattasi con evidenza di impostazione del tutto preclusa avanti a
questa Corte di legittimità. Le argomentazioni difensive non tengono inoltre conto
in alcun modo del fatto che il giudicante abbia dichiarato l’inammissibilità della richiesta per carenza di un presupposto ex lege. In altri termini la Quero non esamina il contenuto del provvedimento gravato non impugnando le ragioni specifiche del
diniego addotte dal giudice.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Quero Anna

RG: 3573/13, RU: 76;

2

tempestivo ricorso per cassazione Quero Anna chiedendone l’annullamento.

Sezione penale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

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