Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50272 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50272 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMID BAKALI N. IL 01/01/1981
avverso l’ordinanza n. 1081/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 14 dicembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Calatanissetta rigettava l’opposizione avanzata nell’interesse di Hamid
Bakali avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza della medesima città che in
data 12 settembre 2012 disponeva l’espulsione dal territorio dello Stato.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il gravame si sviluppa in modo generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio
chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione.
Si rileva che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il prefato avesse a
suo tempo svolto tutti gli adempimenti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e che il condannato avesse soggiornato per lungo tempo con la moglie e i figli in Spagna. Trattasi di censure irrilevanti e non dirimenti non solo perché non incidono sul provvedimento impugnato, ma anche in quanto costituiscono rilievi di
merito non proponibili in questa sede.
È appena il caso qui di rammentare che, ai sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c)
cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la
sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il
disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa
Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e
altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del
2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel
ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame. Sotto questi profili pertanto, il gravame
si palesa inammissibile perché non specifico né concreto oltre che non aderente al
contenuto del provvedimento impugnato.

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Hamid I3akali — RG: 3509/13, RU: 69;

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ricorso per cassazione Hamid Bakali chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

onsigli
i re
? estensore .

Il Presidente

per questi motivi

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