Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50270 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50270 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENEDETTO PIETRO SALVATORE N. IL 03/06/1967
avverso il decreto n. 28/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con decreto pronunciato in data 19 ottobre 2012, la Corte di Appello di
Reggio Calabria confermava il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 16 giugno 2011 che applicava a Benedetto Pietro Salvatore la sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza.

tempestivo ricorso per cassazione il Benedetto chiedendone l’annullamento.
È stato in particolare posto l’accento sulla insussistenza e carenza motivazionale
del provvedimento atteso che il prefato era stato assolto dal reato di cui all’art. 416
bis c.p. sicché non poteva ricorrersi a criteri di sussistenza della pericolosità legale

ex lege.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. — Il ricorso si appalesa per vero generico in quanto non solo non tiene conto della solide argomentazioni del provvedimento impugnato (il quale dà atto della
pericolosità sociale del proposto in considerazione vuoi dei precedenti penali, vuoi
del rilievo che non sussistano elementi concreti da cui desumere una rescissione dei
legami del prefato con la cosca Iamonte, né un venir meno della operatività sul territorio della stessa), ma denuncia altresì inadeguatezze motivazionali o in..-sussistenti, quale un non meglio chiarito richiamo a un concetto inammissibile di pericolosità sociale ex lege ovvero,M ogni casoiovvero in ogni caso irrilevanti (per altro
sub specie della erronea applicazione di legge), posto che l’unico vizio rilevabile in
sede di legittimità è quello per violazione di legge (nel quale, beninteso, rientra anche l’inesistenza o la mera apparenza di un sostegno argomentativo della decisione,
violandosi in tal caso il generale disposto dell’art 125 cod. proc. pen.: cfr. Sez. Un.
28.5.2003, Pellegrino), che però non ricorre nella fattispecie, a fronte di uno sviluppo valutativo né illogico né carente nelle considerazioni di fondo

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Udienza in c.c.: 29 ottobre 2013 — Benedetto Pietro Salvatore — RG: 3439/13, RU: 65;

2

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Il Presidente

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