Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50270 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50270 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Enrico FAVARA, nato a Lentini il 16.5.1974
avverso l’ordinanza del 13 maggio 2014 emessa dal Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Marilia di Nardo, che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Enrico Favara ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro
l’ordinanza con cui il Tribunale di Siracusa, all’udienza del 13 maggio 2014, ha
dichiarato la nullità del decreto di citazione emesso nei suoi confronti per i
reati di cui agli artt. 81 cpv., 477-482 e 380 c.p., perché non preceduto
dall’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.
Il ricorrente assume che la citazione a giudizio sia stata regolarmente
preceduta dall’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e che il Tribunale abbia ritenuto la

Data Udienza: 14/10/2015

nullità sul presupposto che il decreto di citazione contenesse un’imputazione
differente rispetto a quella indicata nell’avviso, ma tale rilevata differenza non
avrebbe potuto giustificare la nullità ai sensi dell’art. 552 comma 2 c.p.p. Ne
conseguirebbe l’abnormità del provvedimento e l’annullamento dello stesso.

2. Il ricorso è inammissibile per mancanza di un concreto interesse in capo

Nel caso in esame, l’imputato ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale
di Siracusa, rilevata l’omessa notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini
preliminari per i fatti contestati, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione
e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero: si tratta di un
provvedimento che non è in grado di determinare alcun vulnus nella sfera
giuridica del ricorrente e la sua eventuale eliminazione o riforma non
comporterebbe alcun risultato vantaggioso; anzi, deve sottolinearsi come il
provvedimento oggetto di impugnazione è intervenuto a tutela dell’imputato e
dei suoi diritti difensivi.
Come è noto, il sistema delle impugnazioni presuppone che il soggetto
legittimato a proporle abbia un concreto interesse alla contestazione del
provvedimento, interesse che sussiste ogni qual volta dal superamento,
attraverso lo strumento del gravame, del provvedimento censurato
l’impugnante possa ottenere una situazione più vantaggiosa, meritevole di
tutela giuridica. Le Sezioni unite di questa Corte, puntualmente citate nella
requisitoria scritta del procuratore generale, hanno chiarito come la legge
processuale non consenta l’esercizio del diritto di impugnazione al solo scopo
di ottenere l’esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del
procedimento, essendo comunque necessario che alla posizione giuridica del
soggetto derivi un risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare
una posizione giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Sez.
un., n. 42 del 31/12/1995, Timpani; nello stesso senso, tra le molte, cfr., Sez.
3, n. 24272 del 24/3/2010, Abagnale; Sez. 7, n, 21809 del 18/12/2014,
Letorri).

3. Pertanto, non sussistendo in capo al Favara alcun interesse concreto ed
attuale ad impugnare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a

2

al ricorrente.

versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si
ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

ammende.
Così deciso il 14 ottobre 2015

Il Consiffi ere estensore

I Presi nté

delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle

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