Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5027 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5027 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
CHECCHETELLI ROLANDO N. IL 01/02/1960
avverso la sentenza n. 401/2012 TRIBUNALE di RIETI, del
06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consi gliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
ous)–AA2CUdito il Procuratore eliterale in per ona del Dott.
che ha concluso per
e~v

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor

Di

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale di Roma e l’imputato CHECCHETELLI RIOLANDO ricorrono entrambi
avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha riconosciuto quest’ultimo colpevole del reato di
cui all’articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, e, per l’effetto, gli ha
irrogato la pena di euro 1.500,00 di ammenda, nonché la sanzione amministrativa accessoria

Il Procuratore generale e lo stesso imputato si dolgono dell’illegalità della pena.

L’imputato contesta anche il giudizio di responsabilità, sostenendo che il giudice avrebbe
tenuto conto della deposizione degli operanti ma non anche di quella di altro testimone,
asseritamente indicato come a favore [teste che avrebbe dovuto riferire dell’assunzione di una
bevanda alcolica da parte dell’imputato, solo dopo il suo arrivo in ospedale].

Considerato in diritto

In via preliminare osserva il Collegio che l’impugnazione proposta dall’imputato non può
essere ritenuta ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p., contenendo
censure in ordine alla valutazione delle prove.
Invero, essendo il ricorso immediato per cassazione, ammissibile solo per vizi di pura
legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito, con tale gravame sono
proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere sub d) e sub e) dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, ne consegue che il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga come nella specie – tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
relativa a carente motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, non può essere
presentato “per saltum” ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 c.p.p.,
comma 3, ( v. in tal senso, tra le più recenti, Sezione VI, 3 luglio 2012, n. 26419, Laurito, rv.
253122 ed i riferimenti in essa contenuti).

Il ricorso va pertanto convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di
Roma per il giudizio. Ne consegue la trasmissione alla stessa Corte anche dell’atto di appello
proposto dal P.G.
P.Q.M.
Converte i ricorsi in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presid te

della sospensione della patente di guida per mesi sei.

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