Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50269 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50269 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRILLA GIOVANNI N. IL 01/09/1969
avverso il decreto n. 33/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 29/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima
Sezione penale
Osserva
1. — Con decreto deliberato in data 2 dicembre 2011, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ritenuto fondato l’appello del Procuratore Generale volto al diverso inquadramento di Brilla Giovanni fra i soggetti di cui all’art. 1
nn. 1 e 2 L. 1423/56/ dichiarava il medesimo persona pericolosa per la sicurezza
pubblica integrando il provvedimento del Tribunale di Sassari 20 ottobre 2009 con
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Brilla Giovanni chiedendone l’annullamento. Veniva rilevato che la Corte di Appello aveva provveduto al diverso inquadramento del
ricorrente su elementi meramente indiziari di per sé inidonei a supportare l’adozione della decisione impugnata.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. — Il ricorso è per vero generico, in quanto non solo non tiene conto della
solide argomentazioni del provvedimento impugnato (il quale dà atto della pericolosità sociale del proposto in considerazione vuoi dei precedenti penali, vuoi dei carichi pendenti), ma denuncia altresì inadeguatezze motivazionali qui irrilevanti (per
altro sub specie della erronea applicazione di legge), posto che l’unico vizio rilevabile in sede di legittimità è quello per violazione di legge (nel quale, beninteso, rien-
tra anche l’inesistenza o la mera apparenza di un sostegno argomentativo della decisione, violandosi in tal caso il generale disposto dell’art 125 cod. proc. pen.: dr.
Sez. Un. 28.5.2003, Pellegrino), che però non ricorre nella fattispecie, a fronte di
uno sviluppo valutativo né illogico né carente nelle considerazioni di fondo
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013
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Il Presidente
ulteriori prescrizioni.