Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50269 del 16/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50269 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISCARDI ANDREA N. IL 17/11/1982
avverso l’ordinanza n. 2550/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
05/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t 7 E_ 17- IV 6-

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Data Udienza: 16/09/2015

1. Biscardi Andrea ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che ha
rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella
degli arresti domiciliari.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché difetta, nel caso di
specie, il requisito della attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c ) cod. proc.
pen., in quanto le ipotesi di reato per le quali vi è stata condanna hanno ad oggetto condotte
di cessione di droga per poche dosi ciascuna e risalenti al lontano dicembre del 2007. Vi è
stata invece assoluzione per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/90. Nè risulta sufficiente il mero
richiamo alla presenza di precedenti penali, considerato che essi ineriscono a reati del tutto
diversi (art. 388 cod. pen., art. 186 cds , artt. 337-582 cod. pen.) e di gravità non tale da
radicare il pericolo di recidiva, tanto più che è emerso pacificamente che il ricorrente ha avuto
contatti esclusivamente con il Della Ventura Fulvio, detenuto con una lunga prospettiva di
carcerazione. D’altronde il collaboratore di giustizia Belgiorno Massimo non ha riferito nulla in
merito a ulteriori cointeressenze da parte del Biscardi.
2.1.Ancor meno i pericula libertatis possono essere inferiti dalla gravità del titolo di reato o
dall’ aggravante di cui all’art. 7 I. 203/91. Laddove infatti, come ritenuto anche dalla Corte
costituzionale, con le sentenze n. 53/2013 e n. 48/2015, difetti un vincolo di adesione
permanente al gruppo criminale non si giustifica il ricorso in via esclusiva alla misura
carceraria, operandosi altrimenti un’illegittima equiparazione tra l’aggravante ex art. 7 I.
203/91 e la condotta di cui all’art. 416 bis cod. pen. Nel caso di specie, poi, è stata esclusa la
possibilità che l’imputato possa riallacciare i contatti con circuiti criminali dei quali non ha mai
fatto parte.
2.2. Il Tribunale, infine, non ha motivato in merito all’adeguatezza dello strumento del
braccialetto elettronico a soddisfare le esigenze cautelari, eventualmente ravvisabili nel caso in
disamina.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Risulta da dichiarazione dei difensori del ricorrente, in data 15/9/2015, che il Biscardi è
stato sottoposto agli arresti domiciliari. E’ perciò da considerarsi venuto meno l’interesse al
ricorso. Come è noto, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è requisito
di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti del
provvedimento impugnato. Esso sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire,attraverso
l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per
l’impugnante (cfr. ,ex plurimis,Cass. Sez. U. 13-12-1995,Timpani, Rv. 203093;Cass. Sez. 1,n.
47496 del 17-10-2003). L’interesse in disamina deve essere concreto e cioè mirare a
rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento
impugnato. Esso, pertanto, deve persistere fino al momento della decisione perché questa
possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta al giudice
dell’impugnazione (Sez. U. n.10372 del 27-9-1995, Serafino ; Sez. U. n.20 del 20-1096,Vitale).Qualora ciò sia impossibile, vi è carenza di interesse sopravvenuta. La nozione di
carenza di interesse sopraggiunta va infatti individuata nella valutazione negativa della
persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è
venuta meno, a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato
concreta attuazione oppure in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto
controverso (Sez. U. n. 6624 del 27-10-2011, Marinaj, Rv. 251693).Ne consegue che è
inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento che, come nel caso in
disamina,abbia rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare intramurale
1

RITENUTO IN FATTO

applicata con gli arresti domiciliari, qualora il ricorrente, nelle more del giudizio, sia stato
sottoposto a quest’ultima misura (Sez. U. 25-6- 1997, Chiappetta, Rv. 208165).
2.Poiché il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto
alla sua proposizione, va escluso, conformemente ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale (Sez. U. 9-10-1996,Vitale, Rv. 206168 ; Sez. U. 25-6-1997, Rv 208166),che
alla declaratoria di inammissibilità seguano la condanna al pagamento delle spese processuali e
quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di
soccombenza.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del

16-9-2015 .

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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