Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50268 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50268 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DI BARTOLO CRISTOFORO N. IL 17/05/1961
avverso l’ordinanza n. 348/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 13 febbraio 2012, la Corte di Appello di
Ancona, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata
nell’interesse di Di Bartolo Cristoforo volta a ottenere la declaratoria di prescrizione
del reato di evasione in ordine al quale era intervenuta condanna definitiva.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice dell’esecuzione ha già adeguatamente risposto: l’eccezione di prescrizione
del reato non può essere sollevata in fase esecutiva e inoltre per il reato di evasione non era maturata.
Va pertanto ravvisata non solo la reiterazione inammissibile di argomentazioni
fattuali non proponibili in questa sede di legittimità stante la valutazione argomentata nel provvedimento gravato, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra
le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa volontà del
legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli
elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2009, n.
19399, Fiozzi)

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013

Udienza in camera di consiglio: 29 ottobre 2013 — Di Bartolo Cristoforo — RG: 3333/13, RU: 61;

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ricorso per cassazione Di Bartolo Cristoforo chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

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