Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50263 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50263 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSTINONI CLAUDIO N. IL 20/04/1958
avverso la sentenza n. 555/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

RITENUTO IN FATI-0

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Fustinoni Claudio
per il delitto di falso in scrittura privata (falso contrassegno assicurativo);

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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