Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50262 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50262 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIARAMELLA GIUSEPPE N. IL 19/02/1942 ‘? . 0 .
nei confronti di:
MAGANUCO GIANLUCA N. IL 08/03/1973
PEPI GIOVANNI N. IL 22/06/1947
avverso la sentenza n. 4451/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., il
GUP di Palermo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Magnuca Gianluca
e Pepi Giovanni per i reati contestati;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,
la persona offesa Ciaramella Giuseppe, denunciando violazione dell’articolo 606,
lettere D ed E, cod. proc. pen.;

– che il ricorso è inammissibile per difetto di forma. L’atto, infatti risulta essere
stato sottoscritto personalmente dalla parte offesa in violazione dell’art. 613 c.p.p..
Al riguardo, giova ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte, secondo cui “La disposizione di cui all’art. 613 cod. proc. pen.,
secondo la quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere
interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale
dell’impugnazione, che la norma di cui all’art. 571, comma primo, stesso codice
riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come
deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei
confronti di soggetti processuali che, diversi dall’imputato, non risultano in essa
contemplati” (Sez. U, n. 19 del 21/06/2000, Adragna, Rv. 216336; Sez. U, n.
47473 del 27/09/2007, Lo Mauro, Rv. 237854).
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille, considerata la pressoché costante
giurisprudenza in tema di legittimazione alla proposizione del ricorso per
cassazione, assolutamente trascurata dal Ciaramella;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere stensore

Il p

te

CONSIDERATO IN DIRITTO

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