Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50261 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50261 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZLATEV ZLATIMIR DIMITROV N. IL 26/01/1980
avverso la sentenza n. 2200/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
09/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Zlatev Zlatimir Dimitrov, per i reati di cui agli articoli 617 quinquies cod
pen. e 56 cod. pen., 55 D. Lgs. 231/2007, per aver installato un apparecchio
denominato skimmer ad uno sportello bancomat con lo scopo di intercettare e
memorizzare i dati riportati sulle tessere ivi inserite per il prelievo di denaro, la

riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, affidato ad unico motivo, con il quale deduce
mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
– che con nota del 7 settembre 2013 l’imputato comunicava la rinuncia al ricorso
per Cassazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, attesa
la dichiarazione di rinuncia del ricorrente, ritualmente trasmessa dalla direzione
della casa circondariale di Roma “Regina Coeli”;
– che l’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p.,
ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo
fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
sidente

Il co igliere eptensore
tre

D E L’20 0 S1 TATA I

o Marasca

pena concordata con la pubblica accusa nella misura di 10 mesi di reclusione,

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