Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50258 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50258 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATTONI STEFANO N. IL 23/06/1980
avverso la sentenza n. 12406/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA TRONCI
ÓZAM GDLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
113.,
che ha concluso per e (411/4~005Skt,

Udito, per la parte civile, l’Avc,
Udit i difensor Avv.
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X. A-coac,LAX.ekn

Data Udienza: 25/11/2015

R.G.N.R. n. 54545/13
R.G.Cass. 11. 30780/15

Corte Suprema di Cassazione

CONSIDERATO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 02.04.2015, la Corte di Appello di Roma confermava la

sentenza con cui il giudice monocratico presso il Tribunale di Roma aveva condannato
MATTONI Stefano, con le concesse attenuanti generiche, alla pena complessiva di anni
cinque, mesi sei di reclusione ed euro 17.500 di multa, previa declaratoria di colpevolezza
co. 1 d.p.r. 309/90, sub b) — in relazione a plurime cessioni di imprecisati quantitativi di
cocaina a RABBAI Massimiliano, per l’importo complessivo di euro 20.000,00, in epoca
compresa fra dicembre 2012 e maggio 2013 — e dell’art. 629 c.p., sub a) — con riferimento
alle reiterate minacce poste in essere ai danni del predetto RABBAI, “minacciato di morte

e cercato anche a casa della madre”, in tal modo costretto il 29.06.2013 al versamento
della somma di euro 550,00 (materialmente ritirata da DOMIRTI Giancarlo, nei cui
confronti si è proceduto separatamente) corrispettivo di pregresse cessioni di cocaina —.
La Corte territoriale dava contezza del proprio convincimento valorizzando:
> quanto alla violazione della normativa sugli stupefacenti, le dichiarazioni provenienti
dal RABBAI, nel senso del regolare acquisto dal MATTONI di sostanza stupefacente,
nell’ordine di 5-10 grammi alla volta, per il periodo indicato in rubrica, al ritmo di una
o due volte alla settimana; le conferme offerte dalla deposizione di GASPERINI
Donatella, madre del suddetto RABBAI, circa le continue e pressanti richieste di
denaro dal figlio (per esaudire le quali aveva dovuto attingere alla liquidazione
conseguita dal marito ed anche all’aiuto di parenti), tali per cui aveva dedotto che
fossero destinate all’acquisto di sostanze stupefacenti, pur non avendo assistito ad
alcuna transazione; l’ulteriore riscontro costituito dalla parola del DOMIRTI, a suo
tempo sentito in sede di incidente probatorio, il quale aveva ammesso di aver posto in
contatto il RABBAI con il MATTONI, ritenendo che quest’ultimo potesse essere in
grado di soddisfare le richieste di cocaina del primo; con la puntualizzazione finale che
“la semplice constatazione dei non trascurabili quantitativi di cocaina ceduti in
ciascuna occasione dall’imputato e della reiterazione dei comportamenti, con cadenza
settimanale o bisettimanale, per un arco di tempo protrattosi dal dicembre 2012
all’aprile 2013” impediva in radice che la condotta posta in essere dal MATTONI
potesse apprezzarsi come di minima offensività, ai fini dell’invocato inquadramento in
seno all’ipotesi di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. 309/90;

del prevenuto per i reati, unificati per continuazione, allo stesso ascritti ai sensi dell’art. 73

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Corte Suprema di Cassazione

> quanto alla violazione dell’art. 629 c.p., le dichiarazioni — ancora una volta — della
parte offesa, di cui era ribadita la piena attendibilità; la deposizione del Milo
CATANZARITI, circa il tenore degli sms intervenuti fra il MATTONI ed il RABBAI,
che il sottufficiale aveva personalmente visionato, dopo essere intervenuto su
sollecitazione della parte lesa, che lamentava di aver ricevuto minacce di morte; il
sequestro della somma di euro 550,00, effettuata a carico del DOMIRTI, dopo che i
militari avevano coordinato l’organizzazione dell’incontro fra quest’ultimo ed il

consegna controllata;
> infine, quanto all’entità della pena, come la stessa fosse stata determinata muovendo da
una base appena superiore al minimo edittale proprio del più grave reato, essendo
peraltro “adeguata alla gravità del reato e alla negativa valutazione della personalità del
reo” ed apportandovi poi, all’esito della diminuzione per le concesse attenuanti
generiche, un aumento a titolo di continuazione “decisamente irrisorio, se considerato
in relazione alla gravità del reato satellite” di estorsione.
2.

Avverso la menzionata sentenza spiegava tempestiva impugnazione il difensore di

fiducia dell’imputato, avv. Roberta Giannini, la quale denunciava:
a) contraddittorietà della motivazione posta a sostegno della condanna per il reato
previsto e punito dall’art. 73 d.p.r. 309/90, atteso che il DOMIRTI non avrebbe
dichiarato che il MATTONI era uno spacciatore, bensì solo che, quale
tossicodipendente, avrebbe potuto conoscere “persone dedite alla vendita di sostanze
stupefacenti”; che la pretesa reiterazione delle vendite stride logicamente con il
mancato pagamento della droga, alla base del debito accumulato dal RABBAI; che i
messaggi telefonici inviati alla parte lesa vanno correttamente interpretati come mera
richiesta di restituzione di una somma data in prestito, in conformità a quanto
dichiarato già nell’immediatezza dall’imputato, al di fuori di ogni connotazione
minatoria; che il DOMIRTI non risulta nemmeno indagato per fatti di droga, ad
ulteriore smentita della parola del RABBAI, che lo indica come implicato negli affari
illeciti dell’odierno ricorrente;
b) difetto di motivazione e violazione di legge, in ordine alla mancata qualificazione del
fatto ai sensi dell’art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90, esclusa dalla Corte territoriale sulla scorta
di una motivazione “carente ed illogica”;

Ac

RABBAI, provvedendo altresì a fotocopiare previamente le banconote oggetto della

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e) difetto di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, adottato dal primo
giudice e confermato da quello di appello “senza alcuna congrua motivazione”, con
l’irrogazione di una pena base la cui entità ha vanificato gli effetti della pur disposta
concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso proposto va senza meno dichiarato inammissibile, con ogni conseguente

Invero, il gravame proposto, quanto al primo motivo di doglianza, si limita alla
tralatizia reiterazione dei profili di critica già valutati e disattesi dalla Corte di Appello,
senza un reale confronto critico con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, il
cui discorso giustificativo appare coerente e logico, in piena aderenza alle indicate
risultanze probatorie. Ne consegue che, avendo il giudice distrettuale compiutamente
indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la
configurazione del delitto oggetto del processo, si è in presenza di un quadro probatorio
linearmente rappresentato come completo ed univoco, come tale in nessun modo
censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica: in questa sede, infatti,
a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto
della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze
processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei
giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere

l’iter

argomentativo ivi tracciato ed a verificarne la completezza e l’insussistenza di vizi logici

ictu ocu/i percepibili, senza alcuna possibilità di far luogo al controllo della rispondenza
della motivazione alle correlative acquisizioni processuali, peraltro qui neppure posta
astrattamente in discussione.
Quanto, invece, al secondo e terzo motivo del ricorso, essi appaiono del tutto
generici ed aspecifici, essendosi risolti nella mera enunciazione della doglianza, di talché
anch’essi non sfuggono al medesimo vizio da cui è inficiato anche il primo motivo del
ricorso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso pari~ e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 25.11.2015

statuizione.

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