Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50256 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50256 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARLAPANSKI ANTON GUEORGUIEV N. IL 29/12/1967
avverso la sentenza n. 139/2013 TRIBUNALE di NOVARA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 21/10/2013
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Parlapanski Anton per il delitto di furto in abitazione, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di un anno di reclusione ed € 300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sprovvisto dei motivi, in
violazione della previsione dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., secondo cui è
onere del ricorrente “enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore
Il resi ente
l’imputato, con atto privo di motivi, riservandone la presentazione al difensore;