Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50256 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50256 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARLAPANSKI ANTON GUEORGUIEV N. IL 29/12/1967
avverso la sentenza n. 139/2013 TRIBUNALE di NOVARA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Parlapanski Anton per il delitto di furto in abitazione, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di un anno di reclusione ed € 300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sprovvisto dei motivi, in
violazione della previsione dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., secondo cui è
onere del ricorrente “enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

Il resi ente

l’imputato, con atto privo di motivi, riservandone la presentazione al difensore;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA