Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50256 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50256 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
APRILE ALESSANDRO N. IL 27/02/1984
avverso la sentenza n. 630/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
27/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p litro plout
che ha concluso per e TA/A 4 k4 auf etc T -rn g61 Ptcoeso

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11/2/2010 la Suprema Corte di cassazione, sezione 2,
annullava la sentenza con cui in data 23/6/2008 la Corte di Appello di Bari aveva
assolto Aprile Alessandro, per non aver commesso il fatto, dai delitti di rapina
aggravata in danno di Pompa Raffaele nonché di porto d’arma, reati per i quali
era stata in primo grado pronunciata condanna dal Tribunale di Foggia.
La Suprema Corte in particolare segnalava duplice travisamento della prova

supporto dell’assunto che il Pompa aveva effettuato due individuazioni
fotografiche, la prima con esito negativo, e al contenuto di documentazione
medica, riguardante l’imputato.

2. Con sentenza del 27/3/2014 la Corte di Appello di Bari in sede di rinvio
confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia,
richiamando la relativa motivazione e rilevando che dal verbale di fermo non era
dato desumere che fosse stata effettuata una prima individuazione fotografica
con esito negativo ma solo che gli agenti di P.G., disponendo di fotografia
dell’Aprile risalente e non idonea, avevano preferito acquisire una ulteriore
fotografia, che era stata poi mostrata al Pompa, il quale aveva già riconosciuto
l’Aprile nel momento in cui era entrato in Questura e aveva ribadito il
riconoscimento sulla base della fotografia inserita nell’album mostratogli.
La Corte riteneva altresì di confermare la pena irrogata senza concessione di
attenuanti.

3. Proponeva ricorso il difensore dell’imputato.
3.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all’art.
111 Cost. e 125 cod. proc. pen.„ mancanza di motivazione, travisamento della
prova, omessa valutazione di prova decisiva, in ordine alla testimonianza della
persona offesa.
Segnalava che la Corte aveva omesso di valutare la prova decisiva costituita
dalla testimonianza della persona offesa, da cui era emerso che la stessa aveva
eseguito due individuazioni fotografiche, la prima con esito negativo, come
risultante dal testo della dichiarazione a tal fine riprodotta e allegata.
La carenza della motivazione si poneva in contrasto con principi affermati
dall’organo giurisdizionale sovranazionale e dalla Corte di Cassazione, circa
l’obbligo di completa e logica valutazione di tutte le deduzioni e risultanze.
3.2. Con un secondo motivo deduceva travisamento della prova in ordine al
riconoscimento avvenuto in aula.
2

in ordine al contenuto del verbale di fermo, richiamato dalla Corte territoriale a

La sentenza sottolineava che la persona offesa aveva proceduto a
riconoscimento in aula, ma dal testo della deposizione ciò non risultava.
3.3. Con il terzo motivo prospettava manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione in ordine all’annotazione di servizio del 20/8/2007, con
travisamento della prova e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
L’annotazione di servizio a firma dell’ispettore Ponzo, riguardante
l’avvistamento dell’Aprile nella serata del 20/8/2007, a bordo di moto di grossa
cilindrata, avrebbe avuto rilievo nel presupposto che fosse idoneamente stabilito

3.4. Con il quarto motivo denunciava mancanza di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche, inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
In particolare segnalava che non era stata operata una valutazione dei
precedenti nel quadro di un giudizio di pericolosità sociale del condannato e che
non erano state esplicitate le ragioni del diniego della concedibilità delle
attenuanti invocate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Si assume omessa motivazione e travisamento della prova, in quanto non si
sarebbe tenuto conto dell’esatto contenuto della testimonianza resa dalla
persona offesa, la quale avrebbe affermato di aver eseguito due operazioni di
individuazione fotografica e non una soltanto.
Ma in realtà, posto che il verbale di fermo, come ampiamente sottolineato
nelle precedenti fasi di giudizio, non autorizzava siffatta conclusione, deve
rilevarsi come correttamente ed esaurientemente la Corte territoriale abbia posto
a fondamento del giudizio di penale responsabilità dell’Aprile la circostanza che la
persona offesa Pompa avesse con certezza riconosciuto l’imputato, veduto
allorché costui era giunto in Questura, e che successivamente lo stesso Pompa
avesse effettuato in termini di certezza un riconoscimento fotografico, peraltro
seguito anche da un’individuazione di persona, con l’imputato inserito tra altri
figuranti.
I passi della testimonianza riportati nel ricorso, quale stralcio della
trascrizione all’uopo allegata, non legittimano affatto l’assunto che la persona
offesa avesse effettuato con esito negativo una prima ricognizione fotografica
dell’imputato e solo successivamente ne avesse effettuata una con esito positivo,
ma semmai corroborano la tesi che in precedenza il Pompa avesse visionato
degli album fotografici, non essendovi però alcun elemento che suffraghi la tesi
3

il collegamento con la rapina in danno del Pompa.

che tra le fotografie visionate vi fosse anche quella dell’imputato, in senso
contrario deponendo invece, secondo quanto ormai più volte segnalato, le
risultanze del verbale di fermo in ordine al mancato utilizzo di una fotografia
dell’Aprile reputata non idonea.

2. Manifestamente inconferente, avuto riguardo al rilievo solo aggiuntivo e
di margine, riconosciuto nella sentenza impugnata a tale elemento, risulta altresì
la questione inerente al preteso riconoscimento in aula, di cui peraltro era stato

formulato un preciso motivo di appello.

3. Generico e meramente ipotetico risulta il terzo motivo di ricorso, che è
volto a contestare il significato dell’annotazione del 20/8/2007.
In realtà si deduce che l’annotazione non avrebbe potuto da sola suffragare
la penale responsabilità dell’Aprile: ma a ben guardare, se da un lato
l’annotazione non ha formato oggetto di rilievi per il suo specifico contenuto,
dall’altro deve escludersi che la motivazione della sentenza abbia fatto
primariamente leva su quell’elemento, risultando invece il ruolo centrale del
riconoscimento operato dalla persona offesa.

4. Inammissibile risulta anche il quarto motivo di ricorso.
Il primo giudice aveva valorizzato la gravità dei fatti e la personalità
dell’imputato, cui era stata contestata la recidiva reiterata specifica
infraquinquennale, non concedendo le attenuanti generiche, anche se nella
determinazione della pena base era partito dal minimo edittale, operando quindi
un modesto aumento per la continuazione.
La Corte territoriale in sede di rinvio ha rilevato che la sanzione non era
suscettibile di rivisitazione in melius, tenendo conto che la pena era stata
determinata in base al minimo edittale, a fronte della contestata recidiva, della
quale peraltro non si era tenuto conto in sede di calcolo della pena
A fronte di ciò si osserva che nell’atto di appello non era stato dedotto
alcunché in ordine al trattamento sanzionatorio.
D’altro canto, sebbene la concessione di attenuanti possa formare oggetto di
valutazione anche d’ufficio in sede di appello, ai sensi dell’art. 597, comma 5,
cod. proc. pen., nondimeno deve escludersi che l’imputato possa poi dolersi del
mancato esercizio, non specificamente sollecitato, di tale potere (Cass. Sez. 5, n.
37569 del 8/7/2015, Tota, rv. 264552; Cass. Sez. 7, 16746 del 13/1/2015,
Ciaccia, rv. 263361).

4

dato atto anche nella sentenza di primo grado, senza che sul punto fosse stato

Va aggiunto che la valutazione operata racchiude tutti gli elementi che
legittimamente consentivano alla Corte di pervenire alla conclusione formulata,
essendosi dato atto dell’entità minima della pena e della contestata recidiva
reiterata specifica, elemento valorizzabile per escludere le invocate attenuanti.

5. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle
spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in relazione ai
profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, la condanna al pagamento

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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