Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50255 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50255 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

Data Udienza: 13/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIPODI PASQUALE N. IL 10/05/1957
avverso la sentenza n. 762/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LAURA SCALIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 22.01.2015, su appello del Procuratore Generale, la Corte

territoriale di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 31.10.2013 dal
Giudice per le indagini preliminari della medesima città, ha dichiarato Pasquale Tripodi
colpevole del reato di cui all’art. 316-ter, comma 1, cod. pen., limitatamente al periodo
dal 01.07.2007 al 31.12.2008, risultando prescritta ogni diversa imputazione, e,

aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione.
La Corte di appello ha in tal modo riqualificato l’originaria imputazione di truffa
aggravata e continuata, e di falsità ideologica del privato in atto pubblico (artt. 61 nn. 7
e 9, 81 cpv, 483 e 640, secondo comma, cod. pen.), rispetto alla quale il Giudice per le
indagini preliminari, in esito a giudizio abbreviato, aveva mandato assolto il Tripodi con
la formula “perché il fatto non sussiste”.

2. Al Tripodi eletto consigliere regionale in Calabria nell’aprile del 2000, all’inizio
della VII legislatura, si imputa di aver presentato nel giugno dello stesso anno
un’autocertificazione in cui egli comunicava all’ente territoriale che, a far data dal
01.07.2000, avrebbe spostato la propria residenza anagrafica, da Reggio Calabria, a
Messina in Via La Farina, 278.
Quest’ultima circostanza – non rispondente al vero avendo il Tripodi continuato a
risiedere di fatto, durante il mandato elettivo, in Pellaro di Reggio Calabria, Comune
ricadente nel territorio della Provincia reggina – avrebbe consentito al prevenuto di
illecitamente ottenere, quale Consigliere residente fuori Regione, rimborsi, per l’utilizzo
negli spostamenti di mezzo proprio, per il maggiore importo pari ad euro 667.205,90, a
fronte della minore somma di euro 378.083,30 al medesimo invece spettante quale
Consigliere residente in Reggio Calabria e, quindi, nel territorio della Regione in cui egli
esercitava il mandato elettivo.

2.1. Il Giudice per le indagini preliminari ha concluso in sentenza per l’insussistenza
del falso e della truffa, come contestati, atteso che:
a) nel modulo predisposto dalla Regione Calabria e compilato dal Tripodi nel luglio
del 2000 al fine di ottenere l’indennità di trasporto, si richiedeva l’indicazione del luogo
di residenza e non di dimora;
b) il Tripodi non aveva mai celato di frequentare costantemente la casa, costituente
suo domicilio, in San Leo di Pellaro, Comune ricompreso nella Provincia di Reggio
Calabria, come emergeva dal modulo compilato e dai cedolini degli stipendi prodotti,
nei quali l’indirizzo del destinatario era, per l’appunto, quello di San Leo di Pellaro;
c) nel giugno del 2000, al momento della seconda dichiarazione con cui il Tripodi
1

concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle circostanze

spostava la residenza da Reggio Calabria a Messina, la materia dei rimborsi era
disciplinata non ancora dalle delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 79 del maggio 2001 e
n. 176 dell’ottobre del 2001, ma dalla legge n. 836 del 1973 – come dichiarato dal
dottor Calabrò, dirigente della Regione, in sede di s.i.t. e di testimonianza espletata in
primo grado, nel corso del giudizio abbreviato;
d) l’ applicazione della legge n. 836 del 1973, tenuto conto della distanza tra Reggio
Calabria, sede del Consiglio regionale, e Messina, Comune di residenza, avrebbe

contenuta in uno scarto di 3-4 chilometri e quindi monetizzabile in poche decine di
euro.

2.2. La Corte di Appello, su impugnativa del Procuratore Generale, giunge
all’affermazione di colpevolezza dell’imputato previa l’indicata riqualificazione del fatto
contestato.
La Corte argomenta dall’errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice nel
ritenere la materia dei rimborsi, per le tratte chilometriche percorse con mezzo proprio
dagli appartenenti al Consiglio della Regione Calabria, assoggettata alla legge n. 836
del 1973, normativa disciplinante invece la diversa ipotesi della indennità di missione
dei dipendenti statali.
La stessa Corte individua invece la fonte di regolamentazione della materia nella
legge regionale n. 3 del 1996 che, all’art. 4, prevede, per i Consiglieri residenti fuori
Regione, che si assuma come riferimento, ai fini della quantificazione forfettaria
dell’indennità chilometrica, la distanza di 300 chilometri.
A corredo della decisione, la medesima Corte argomenta poi dalla circostanza che il
Tripodi non avrebbe mai abitato a Messina – ed invero l’appartamento sito in Via La
Farina era stato locato a studenti universitari – e che al trasferimento della residenza
anagrafica non avrebbe quindi corrisposto il trasferimento della residenza effettiva, o
dimora, destinata a prevalere su quella formale e sempre rimasta all’interno del
Comune di Reggio Calabria.
Su dette premesse, la Corte territoriale sottrae rilevo alla circostanza, invece
valorizzata dal Giudice per le indagini preliminari al fine di escludere l’elemento
psicologico del reato, costituita dalla possibilità per la pubblica Amministrazione di
conoscere altrimenti – su dichiarazione resa dallo stesso Tripodi nel medesimo modulo la reale situazione del prevenuto.
La conoscenza della effettiva residenza sarebbe stata invero eventuale conseguenza
di un riscontro incrociato di dati e, comunque, rileva ancora la Corte, quanto si era
verificato non poteva escludere che l’imputato, negli anni tra il 2000 ed il 2008, avesse
consapevolmente continuato a percepire un’indennità a lui non dovuta – diretta a

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consentito all’imputato di lucrare un maggior rimborso per una differenza chilometrica

soddisfare in via forfettaria il maggior disagio sopportato dai Consiglieri regionali
nell’affrontare un viaggio più lungo per raggiungere il luogo di espletamento del
mandato – non essendo egli residente in altra Regione.
In punto di diritto, la Corte reggina – escluso che la condotta dell’imputato fosse
connotata dagli artifici e raggiri necessari ad integrare la truffa – ha ricondotto la
fattispecie all’ipotesi speciale, residuale, di cui all’art. 316-ter cod. pen., irrogando
quindi la pena di giustizia, dopo aver ritenuto la prescrizione, in ragione della diversa

3.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria propone ricorso

per Cassazione il Tripodi per ministero dei propri difensori, che affidano l’articolato
mezzo a due motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia illogicità della motivazione e
violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’
art. 43 cod. civ. ed agli artt. 483 e 640, comma secondo, cod. pen.), per avere
l’impugnata sentenza escluso l’efficacia del mendacio nella dichiarazione, ai fini
dell’integrazione dell’originaria imputazione di truffa aggravata (art. 640, comma 2,
cod. pen.), per poi riqualificare i fatti ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.
Lamenta la difesa dell’imputato come, giusta la nuova operata qualificazione, la
Corte territoriale non si sarebbe fatta carico di verificare se la condotta del Tripodi fosse
assistita dalla finalità di frodare l’Ente regionale.
La Corte avrebbe infatti svilito la circostanza che l’obbligo di comunicazione – assolto
dall’imputato in epoca che precedeva di un anno e mezzo l’adozione della delibera
regionale n. 176 del 15.10.2001 che si occupava del trattamento economico dei
Consiglieri residenti fuori Regione – come indicato nel modulo predisposto dalla
Regione, si esaurisse nell’indicazione del luogo di residenza anagrafica e che il Tripodi
stesso, d’altro canto, avesse reso evidente che il centro principale dei suoi interessi
fosse in Reggio Calabria, presso la sua effettiva residenza.
Il prevenuto infatti avrebbe rappresentato nella compilazione del modulo insieme
alla sua nuova residenza anagrafica – quella in Messina, fuori Regione – anche che ogni
corrispondenza, ivi comprese le buste paga, venisse a lui inoltrata all’indirizzo di Pellaro
San Leo, in Reggio Calabria.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere violazione di legge e vizio di
motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art.
316-ter cod. pen.) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto di potere
riqualificare la condotta contestata al Tripodi, ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.

//

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cornice edittale applicabile, per le condotte maturate entro il 30.06.2007.

Le indennità di trasporto, infatti, di natura meramente reintegrativa – consistendo le
stesse in un mero rimborso forfettario di spese sostenute -, non avrebbero potuto
essere ricomprese nelle erogazioni pubbliche, economico-finanziarie, destinate a
sostegno delle attività produttive, invece previste dall’art. 316-ter cod. pen.
Le prime non avrebbero comunque potuto essere annoverate tra le erogazioni a
carattere meramente assistenziale, giustificate da situazioni di disagio sociale, sulla cui
rilevanza, ai fini dell’integrazione della fattispecie ritenuta, si erano pure espresse le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 1658 del 19/04/2007, sul cd. “reddito minimo di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Per l’adottato percorso argomentativo, la difesa del Tripodi, contestata la
qualificazione operata in appello dei fatti in imputazione, tenta di recuperare l’
originaria riconduzione delle contestate condotte alla truffa ai danni dello Stato (art.
640, secondo comma n. 1, cod. pen.), per poi giungere, dedotta l’inconfigurabilità
dell’intento fraudolento del prevenuto, ad escludere la truffa e quindi ogni ipotesi di
responsabilità.
Nella motivazione della sentenza della Corte territoriale non si registra alcuna
distonia, in punto di logica, per avere la prima, da un canto, rilevato l’ insufficienza del
solo mendacio, in difetto degli artifici e raggiri e dell’induzione in errore, ad integrare il
reato di truffa aggravata (ai sensi dell’art. 640, comma secondo, cod. pen.), come
inizialmente contestato, e per avere dall’altro, in via residuale, muovendo dai contenuti
della ordinanza del Giudice delle Leggi n. 95 del 2004, qualificato la condotta osservata
dal prevenuto nei termini di una indebita percezione a danno dello Stato, ai sensi
dell’art. 316-ter cod. pen.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la fattispecie criminosa di cui all’art.
316-ter cod. pen., che sanziona, per l’appunto, l’indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata
(artt. 640, commi primo e secondo n. 1, e 640-bis cod. pen.), essendo destinata a
colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di quest’ultima.
La medesima – diretta a delineare una fattispecie a struttura complessa, articolata
in due condotte la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa – trova
infatti applicazione allorché del paradigma della truffa venga a mancare l’estremo degli
artifici e dei raggiri ed il requisito dell’induzione in errore (Sez. 2, n. 49464 del
01/10/2014, Gattuso; Sez. 2, n. 8613 del 12/02/2009, Accardo; Sez. 2, n. 23623 del
08/06/2006, Corsinovi).

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inserimento”.

La Corte di Appello, con apprezzamento di fatto rispettoso dell’indicato principio ed
esente da vizio logico, e come tale non sindacabile in questa sede, ha escluso che il
mero mendacio, pure riconosciuto in capo al prevenuto, potesse integrare la truffa
aggravata, inizialmente contestata.
Esclusa la truffa per gli indicati estremi, la Corte è quindi correttamente pervenuta
ad un’affermazione di colpevolezza in ragione della sola falsità della dichiarazione resa
dall’imputato, estremo valorizzato all’interno della diversa fattispecie di cui all’art. 316ter cit.

La finalità tipica del modulo compilato dal Tripodi consisteva infatti nella indicazione
del luogo di residenza del Consigliere regionale, non identificabile con il formale dato
anagrafico.
Nessun errore di diritto è invero ravvisabile nella ricostruzione offerta dai Giudici di
Appello della nozione di residenza, ricostruzione rispettosa delle previsioni di cui all’art.
43, comma secondo, del codice civile, e dei principi affermati da questa Corte.
La residenza di un soggetto resta, pertanto, in tal modo definita quale abituale
volontaria dimora in un dato luogo contrassegnata sia dal fatto oggettivo della stabile
permanenza in quel luogo sia dall’elemento soggettivo della volontà di rimanervi,
manifestata in fatti univoci, evidenzianti tale intenzione (Sez. 1, Sentenza n. 791 del
05/02/1985).
L’interpretazione offerta dalla Corte di Appello di Messina della nozione di residenza
non si affida, quindi, e correttamente, al dato formale rappresentato dalle mere
risultanze anagrafiche, ma argomenta da una nozione di residenza connotata dai
caratteri dell’effettività che, come tale, viene ad essere individuata nel luogo di
sostanziale permanenza dell’imputato, e quindi, per l’imputato, nel territorio reggino, e
non nel diverso ambito regionale siciliano in cui il Tripodi aveva trasferito la propria
residenza anagrafica.

1.2.

I Giudici di Appello hanno poi escluso, con ragionamento sorretto da logica,

e sottratto come tale al sindacato di questa Corte, che l’inserimento tra i dati del
modulo predisposto dalla Regione Calabria, insieme alla residenza anagrafica, in
Messina, del Comune di San Leo di Pellaro, posto in Provincia di Reggio Calabria, luogo
indicato dal Tripodi per la ricezione di corrispondenza e buste paga, valesse, per il
contesto in cui era reso, a segnalare la volontà del prevenuto di evidenziare la propria
sostanziale dimora, così orientando la Regione nella quantificazione dell’indennità di
trasferimento.
Si tratta invero, rilevano i Giudici del merito, di «ulteriori annotazioni» come tali
sottratte, negli effetti voluti dal dichiarante, agli esiti propri del contenuto tipico

5

La Corte di Appello ha giustificatamente ritenuto la sussistenza del mendacio.

dell’atto consistenti nell’offerta, all’Ente di appartenenza, degli elementi su cui
determinare la distanza chilometrica tra il luogo di residenza del Consigliere regionale e
la sede della Regione presso cui il medesimo esercitava i compiti del ricevuto mandato
elettivo.
Immune da censure è poi la considerazione spesa dalla Corte territoriale sulla
consapevolezza del Tripodi – con esclusione, in radice, della buona fede dell’imputato di aver percepito nel corso degli anni 2000-2008 un’indennità di gran lunga superiore

2.

Il secondo motivo è infondato, non risultando la scelta qualificatoria operata

dalla Corte reggina inficiata da violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in
cui ricomprende tra le erogazioni a danno dello Stato, o di altri enti pubblici, di cui
all’art. 316-ter cod. pen., anche le indennità chilometriche ottenute dai Consiglieri
regionali per l’utilizzo del mezzo proprio nella tratta pari alla distanza tra il luogo di
residenza e quello di esercizio del mandato.
Gli importi erogati dalla Regione Calabria (si esprime, ricomprendendo nella
fattispecie in esame, contributi di carattere regionale: Sez. 6, n. 38293 del
14/07/2015, Cascino), come determinati e valorizzati dalle relative delibere di disciplina
dell’Ufficio di Presidenza dell’ente (n. 79 del maggio 2001 e n. 176 dell’ottobre del
2001), ben possono rientrare nella platea delle “erogazioni” di cui all’art. 316-ter cod.
pen.
L’art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. assoggetta a medesima previsione
«contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici …» senza
però che, per la stessa, debbano ritenersi assoggettate a presidio penale le sole
erogazioni di provvidenze destinate a sostenere le attività produttive nazionali o, al più,
misure assistenziali determinate da situazioni di disagio sociale (SU n. 1658 del
19/04/2007, Carchivi; Sez. 6, Sentenza n. 38293 cit.).
Nell’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore, si disvela la “ratio” della
norma, diretta a sanzionare penalmente la percezione di erogazioni in genere,
comunque denominate, in quanto rilasciate dallo Stato o da altri pubblici soggetti ed in
quanto funzionali, nella condivisa identità di tipo, a sollevare sia pure parzialmente, così
per la locuzione “contributo” – che richiama l’ apporto individuale al raggiungimento di
un fine al quale concorrono e collaborano più persone -, il soggetto che il contributo
abbia richiesto, per utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi, nello
svolgimento della propria attività.
Quindi anche le spese di trasporto sostenute dal Consigliere regionale per il
raggiungimento della sede dell’Ente territoriale presso la quale egli svolga il suo

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Q91

a quella lui dovuta, non essendo egli residente in una diversa Regione.

mandato, in quanto coperte dall’Amministrazione di appartenenza con il meccanismo
del rimborso, rientrano, ove indebitamente percepite, tra i contributi assoggettati alla
previsione di cui all’art. 316-ter, comma secondo, cod. pen.
Del resto, e infine, la previsione, contenuta nella norma di riferimento (art. 316-ter,
comma secondo, cod. pen.), di una condotta sanzionabile solo in via amministrativa,
allorché la somma indebitamente percepita risulti ricompresa entro 3.999,96 euro, fa
ritenere la fattispecie criminosa comprensiva anche della percezione di contributi che,
nella loro modesta consistenza, appaiono come difficilmente inquadrabili in sostegni alle

per correlate elargizioni.

3. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015

Il Consigliere estensore

attività produttive nazionali, fenomeno che evoca ben più consistenti interventi pubblici

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