Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50254 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50254 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONTA ALIN FLORIN N. IL 25/11/1977
avverso la sentenza n. 399/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

è

Bonta Alin Florin ricorre avverso la sentenza 5.2.13, emessa dal Tribunale di Padova ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in
concorso, la pena di un anno di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per eccessività della pena inflitta.

Osserva la Corte — premessa l’invalidità della rinuncia perché la firma del sottoscrittore non risulta
autenticata – che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in quanto
manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

Con dichiarazione 22.5.13, a firma non autenticata, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione.

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