Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50254 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50254 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

Data Udienza: 13/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DUMA FRANCO N. IL 12/12/1944
PARODI MARIA ADELE ALBA N. IL 10/12/1946
nei confronti di:
PARODI ROBERTA N. IL 10/01/1962
PARODI LORENZA N. IL 20/10/1968
avverso la sentenza n. 2738/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LAURA SCALIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv’r
UdibitdifensortAvv. 911, TAatt .44, 10e4L.
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RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 25.03.2014, la Corte territoriale di Genova, rigettando

l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona e dalle
parti civili, Franco Dunna e Maria Adele Alma Parodi, ha confermato la sentenza resa dal
Tribunale di Savona in data 23.10.2012, con cui Roberta Parodi e Lorenza Parodi sono
state assolte, con la formula perché il fatto non costituisce reato, dal reato di calunnia

A Roberta e Lorenza Parodi è stato contestato il reato di calunnia per avere le
stesse falsamente affermato, con esposto a firma congiunta del 06.05.2008 presentato
presso la Procura della Repubblica di Savona, che la loro anziana zia “ex frate”, Santina
Parodi, persona facoltosa a lungo titolare di un albergo con stabilimento balneare in
Alassio, sarebbe divenuta succube di Franco Duma, marito di altra sua nipote, Maria
Adele Alba Parodi.
Riportando in denuncia una pluralità di episodi sintomatici di una condizione di
minorazione psichica dell’anziana parente e di una gestione del patrimonio di costei
finalizzata al profitto personale del Duma, le imputate avrebbero falsamente accusato di
aver commesso il delitto di circonvenzione di incapace il Duma medesimo, pur
sapendolo innocente.
La Corte di appello, confermando il giudizio espresso sul punto dal Tribunale di
Savona, pur qualificando l’esposto presentato dalle germane Parodi come
obiettivamente idoneo, per i suoi contenuti, ad integrare il delitto di calunnia, ha
escluso il dolo della fattispecie contestata.
La Corte ha invero concluso per l’insussistenza della consapevolezza dell’innocenza
della persona accusata in capo alle prevenute, ritenendo che queste ultime versassero
in uno stato di erronea convinzione circa la colpevolezza dell’accusato.
La convinzione sarebbe stata fondata su valutazioni della condotta denunciata che,
per riconoscibili margini di serietà, avrebbero ingenerato condivisibili dubbi su una
persona di normale cultura e capacità di discernimento che si fosse trovata nella
medesima situazione di conoscenza.
Avrebbero deposto in tal senso: l’incrinarsi dei rapporti tra l’anziana e le Parodi,
istituite eredi dalla zia insieme agli altri nipoti per quote eguali e cointestatarie anche di
conti bancari; la più assidua presenza del nipote acquisito, Franco Duma, presso
l’anziana che aveva allo stesso delegato incombenze di carattere finanziario; il
raffreddamento dei rapporti di parentela conseguito, in particolare, ad un incontro
intervenuto tra Lorenza Parodi, il marito di costei, ed il Duma, nella primavera del
2007; la necessità per le germane Parodi di rivolgersi ad un avvocato chiedendo per il
suo tramite informazioni al Duma; i contenuti della lettera di risposta ad una siffatta

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(art. 368 cod. pen.) loro ascritto.

iniziativa, lettera in cui si ventilava un interesse economico delle Parodi ad occuparsi
della congiunta dopo che costei aveva manifestato l’intento di modificare la pregressa
regolamentazione successoria delle proprie sostanze.

2. Avverso l’indicata sentenza propongono ricorso per cassazione le parti civili,
Franco Duma e Maria Adele Alba Parodi, articolando due motivi finalizzati
all’annullamento dell’impugnata sentenza ed all’ottenimento del risarcimento dei danni

2.1. Con il primo motivo, le parti denunciano (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,
in relazione agli artt. 192, 526, 546, 125 cod. proc. pen.): violazione delle norme di
disciplina della formazione del giudizio; motivazione apparente, per evidente distonia
della stessa rispetto agli esiti probatori; illogicità della motivazione per travisamento dei
fatti.
La Corte avrebbe trascurato gli esiti dibattimentali e così contraddittoriamente
ritenuto la serietà dei dubbi nutriti dalle prevenute sulla illiceità della condotta attribuita
al Duma, dopo aver ammesso peri’) come le imputate fossero pienamente edotte della
vivacità intellettuale della zia.
I Giudici di appello non avrebbero valorizzato, tra l’altro, per le spese motivazioni in tal modo prestando unilaterale adesione ai contenuti dell’esposto ed alle sole
dichiarazioni delle imputate – la disponibilità manifestata dall’anziana ad un confronto
tra le parti ed i tentativi delle imputate di assumere indebitamente informazioni sui
conti correnti della prima, emergenze fondamentali che sarebbero state invece espunte
dall’ operata ricostruzione dei fatti.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere l’errata applicazione delle regole
di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel dare ricostruzione alla
fattispecie di calunnia, per i profili attinenti all’estremo del dolo e, quindi, la carenza e
l’illogicità della motivazione con riguardo all’elemento psicologico del reato (art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 368 e 43 cod. pen.).
La Corte, nell’escludere l’elemento soggettivo del reato, avrebbe infatti
infondatamente ritenuto il carattere incolpevole dell’errore in cui sarebbero incorse le
prevenute nella valutazione della condotta denunciata.
I ragionevoli dubbi, elidenti il contestato stato soggettivo, sarebbero invece maturati
– deducono i ricorrenti – in esito a comportamenti delle prevenute fraudolenti o
volutamente superficiali, che comunque, non verificati sulla scorta dei dati oggettivi
della prova, ma anzi travisati in più punti, avrebbero condotto i Giudici di appello alla
formazione del maturato convincimento su dichiarazioni e prospettazioni delle sole

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loro occorsi.

imputate.
Tanto sarebbe accaduto per gli episodi ritenuti sintomatici de: l’incontro avvenuto
tra Lorenza Parodi, il di lei coniuge, ed il Duma nella primavera del 2007; la telefonata
al consulente finanziario che curava gli interessi di Santina Parodi dopo che costei
aveva dismesso, monetizzandola, l’attività svolta presso lo stabilimento balneare; la
telefonata di rimprovero effettuata dalla zia ad entrambe le nipoti, telefonata cui
sarebbe seguita una diversa, e meno favorevole per le imputate, regolamentazione

nomina di un amministratore di sostegno, strumento il cui utilizzo da parte delle
germane Parodi sarebbe stato incompatibile con il convincimento delle stesse
proponenti, circa lo stato di minorazione psichica dell’anziana, convincimento che
avrebbe invece imposto il ricorso per interdizione; il carattere cordiale dell’incontro
avuto tra Lorenza, il di lei marito, ed il Dunna; l’irrilevanza del mancato ricordo
manifestato dalla zia quanto all’adozione a distanza di un bambino.
L’esclusione del dolo non sarebbe stata peraltro apprezzata dai Giudici di appello
previa individuazione della falsa accusa come unica possibile modalità delle prevenute
per paralizzare una diversa volontà successoria nei loro confronti manifestata dalla “de
cuius”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per i motivi articolati, finalizzati a denunciare dell’impugnata sentenza vizi di
motivazione per illogicità e violazione di legge, i ricorrenti, parti civili costituite, fanno
valere il cattivo governo degli esiti probatori e l’errata applicazione delle regole di
giudizio quanto alla ritenuta esclusione, dalla Corte di appello dell’impugnata sentenza
dell’elemento soggettivo del reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) in capo alle
prevenute.
Il tema, che viene in tal modo all’esame di questa Corte, è quello del carattere che
i sospetti, le congetture o le supposizioni di illiceità del fatto denunciato debbano
rivestire perché possa escludersi in capo al denunciante, che attribuisca ad altri un
reato, la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato, il tutto secondo struttura e
contenuti propri del reato di calunnia (art. 368 cod. pen.).
Il principio, fatto proprio e sviluppato dalle pronunce adottate da questa Corte, è nel
senso che il dolo di calunnia resti escluso allorché i dubbi sulla colpevolezza del
denunciato si pongano su di un piano di ragionevolezza.
Gli stessi, quindi, fondati su elementi di fatto non solo veritieri, ma connotati da un
riconoscibile margine di serietà (Sez. 6, Sentenza n. 29117 del 15/06/2012, Valenti),

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delle sorte successoria dei beni dell’anziana; la presentazione di un ricorso per la

debbono poter essere condivisi da un cittadino comune che si trovi nella medesima
situazione di conoscenza (Sez. 6, Sentenza n. 46205 06/11/2009, Demattè, Rv.
245541).
Nell’apprezzamento poi dell’errore del denunciante sulla colpevolezza del
denunciato, la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo puntualizzato che ove il primo
riguardi fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, si esprima per una non
corretta rappresentazione dei fatti in denuncia, alla omissione della verifica o

Quando invece l’erroneo convincimento riguardi profili essenzialmente valutativi
della condotta oggetto di accusa – ipotesi in cui l’attribuzione dell’illiceità è guidata da
una pregnante inferenza soggettiva – ove la prima non risulti fraudolenta o
consapevolmente forzata, quel convincimento è inidoneo ad integrare il dolo tipico della
calunnia (Sez. 6, Sentenza n. 22922 del 23/05/2013, Zanardi; Sez. 6, Sentenza n.
37654 del 19/06/2014, Falanga).

2. In applicazione di siffatti principi la Corte di appello con motivazione compiuta e
coerente, e come tale non sindacabile in questa sede, nell’esaminare il compendio
istruttorio, ha escluso in capo alle prevenute il dolo di calunnia ed ha ritenuto che la
lettura, connotata da indubbi aspetti valutativi, da costoro effettuata delle condotte del
Duma non fosse stata guidata da comprovata malafede.
2.1. Le germane Parodi hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Savona avverso Franco Duma incolpando questi del delitto di
circonvenzione di incapace ai danni della loro congiunta, l’anziana zia Santina,
esprimendo giudizi e sospetti che, per l’ipotizzato reato, hanno toccato sia lo stato di
incapacità dell’anziana che il fine di profitto del preteso circonventore.
I contenuti di prova – che evidenziano della vicenda di specie la compresenza di
aspetti valutativi ed obiettivi -, segnalati in ricorso come indebitamente trascurati dalla
Corte di appello nella formulazione del relativo giudizio di non colpevolezza, non sono in
grado di compromettere coerenza e congruità della motivazione dell’impugnata
sentenza, offrendo di quei fatti- una corretta versione univocamente predicativa della
penale responsabilità delle prevenute.
In ricorso non si segnala invero un oggettivo esito di prova che travisato o
trascurato dalla Corte avrebbe impropriamente condotto quest’ultima ad escludere il
dolo di calunnia, ma si vuole piuttosto offrire del medesimo compendio di prova una
diversa valutazione che non risulta dotata, però, di forza tale da univocamente
affermarsi su quella fatta propria dalla Corte territoriale.
Alla rappresentazione di esiti di prova divergenti in fatto con quanto ritenuto nell’
impugnata sentenza (così per l’episodio dell’incontro intervenuto tra una delle Parodi il
di lei marito e Duma nella primavera del 2007 aspro nei contenuti per la versione
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rappresentazione consegua la dolosità dell’accusa espressa in termini perentori.

ritenuta in sentenza, cordiale e neutro per quanto riportato in ricorso), si accompagna,
piuttosto, in ricorso una rivisitazione critica di episodi che, di contro a quanto effettuato
dai Giudici di merito, vengono ad essere sminuiti nei loro effetti predicativi di uno stato
di incapacità della zia.
Ciò vale per il mancato ricordo da parte di Santina Parodi della pure attuata
adozione a distanza di un minore; per i contenuti dell’ imperiosa telefonata fatta
dall’anziana al proprio consulente finanziario, che seguiva ed orientava le scelte della

concessione balneare; per la telefonata con cui la zia manifesta risentimento alle nipoti
Roberta e Lorenza per il loro operato; per l’intentato procedimento civile diretto alla
nomina di un amministratore di sostegno e non finalizzato invece all’interdizione
dell’anziana.

3. L’interpretazione del dato di prova voluto dai ricorrenti, che vorrebbero in tal
modo evidenziare, della condotta delle germane Parodi l’intento di reagire e porre
riparo alle nuove determinazioni testamentarie della zia a loro sfavorevoli, non è in
grado di segnalare l’errore dei Giudici di merito, la cui motivazione resta quindi a
ricomporre, con logica plausibilità, l’ante fatto di giudizio e, con lo stesso, l’esclusione
dell’intenzione calunniosa delle denuncianti.
La dedotta intenzione di annullare disposizioni testamentarie sfavorevoli alle
denuncianti ove pure provata dal complesso delle emergenze di fatto costituirebbe un
mero posterius rispetto alle altrui condotte di diseredazione.
Ancora, l’introduzione di un procedimento “minore” – quello dell’amministrazione di
sostegno – diretto, come tale, a conseguire più miti effetti sulla capacità ad agire
dell’anziana che sarebbe risultata sostenuta e non esautorata nella propria autonomia,
è circostanza del tutto neutra rispetto all’integrazione del dolo e, nel prospettato
complicatorio meccanismo, finanche inidonea a sostenere quell’elemento soggettivo
negato dalla Corte di appello.
In un atto di denuncia che non si limiti a segnalare fatti storici, ma che degli stessi
fornisca interpretazione (al fine di sottolineare, allorché la calunnia abbia ad oggetto
una circonvenzione di incapace, i richiesti contenuti di incapacità del soggetto passivo
della circonvenzione e di abuso del preteso circonventore), al fine di integrazione della
fattispecie di calunnia, l’area di operatività dell’intento calunnioso è destinata a ridursi
ed il margine di successivo apprezzamento delle stesso ad avanzare sino a spingersi ai
richiamati contenuti di fraudolenza e di forzata ricostruzione degli eventi ad opera del
denunciante.

4. Quanto poi verificatosi successivamente all’iniziativa delle sorelle Parodi – e quindi

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prima nel dare impiego al capitale ottenuto dalla dismissione dell’albergo e della

l’archiviazione della posizione del Duma nel procedimento penale intentato ai danni di
questi e la nomina del Duma stesso quale amministratore di sostegno nel pure avviato
procedimento di volontaria giurisdizione – costituisce un esito irrilevante ai fini dell’
integrazione dell’elemento soggettivo del reato di calunnia.
Il dolo di calunnia va invero apprezzato con giudizio da condursi ex ante, per
ricostruzione dello stato di fatto esistente al momento dell’iniziativa assunta dal
denunciante, giudizio nei cui contenuti non sono destinati quindi a convergere proprio

5. I ricorsi vanno pertanto rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

quegli esiti delle iniziative scrutinate come espressive dell’indicato elemento soggettivo.

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