Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50252 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50252 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLA GIOVANNI N. IL 15/11/1988
avverso la sentenza n. 19973/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Coppola Giovanni, per un reato di furto aggravato di un’auto, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di undici mesi di reclusione e 180
euro di multa, riconosciuta la contestata recidiva reiterata e specifica;

atto redatto dal difensore, avv. Gaetano Inserra, affidato ad unico motivo, con il
quale deduce violazione di legge in relazione all’applicazione della recidiva
facoltativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste)
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione
concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra
le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539), principio questo
applicabile anche all’aumento per la recidiva facoltativa, ritualmente contestata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore delle

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013

Il consigliere estensore

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