Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50251 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50251 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISMAILI SHERIF N. IL 14/12/1978
avverso la sentenza n. 1152/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Ismaili Sherif ricorre avverso la sentenza 11.2.13, emessa dal Tribunale di Roma ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di lesioni personale aggravate e
tentata violenza privata, unificati ex art.81 cpv. c.p., la pena di anni uno di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di

degli atti contenuti nel fascicolo processuale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto del verbale di arresto,
a quelli di denuncia e ai referti medici delle parti lese.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

proscioglimento ex art.129 c.p.p., essendosi il giudice limitato ad un controllo meramente formale

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