Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50250 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50250 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAIDICH EROS N. IL 18/01/1990
avverso la sentenza n. 925/2012 TRIBUNALE di TRENTO, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Raidich Eros per due episodi di furto con l’aggravante di aver commesso
il fatto in tre persone, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di
dieci mesi di reclusione e 400 euro di multa;

atto redatto dal difensore, avv. Mario Murgo, affidato ad unico motivo, con il quale
deduce erronea applicazione di legge penale in relazione all’applicazione della
circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5, poiché nello stesso procedimento la
coimputata Hudorovic Gabriella è stata assolta;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con riferimento alla
qualificazione del fatto ed all’applicazione e comparazione delle circostanze, nel
procedimento di applicazione della pena le parti non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante
dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20
del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari,
Rv. 247539);
– che la censura in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle
circostanze è inammissibile anche sotto il profilo della mancanza di motivazione,
ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che
l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria, evenienza che
nel caso di specie deve escludersi (Sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, Valetta, Rv.
228405);

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

Il prsj nte

P. Q. M.

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